TERMINI PERENTORI PER IL GARANTE: LE NOVITÀ DALLA CASSAZIONE
Cassazione: chiarimenti cruciali sui termini nei procedimenti del Garante Privacy, con impatti innovativi su GDPR e giurisprudenza di merito.
Cassazione: chiarimenti cruciali sui termini nei procedimenti del Garante Privacy, con impatti innovativi su GDPR e giurisprudenza di merito.
Con l’ordinanza n. 22636/2025 la Suprema Corte richiama i giudici d’appello a verificare se il venir meno delle maggiorazioni per il lavoro notturno rappresenti un danno patrimoniale diretto.
Cassazione: l’autorizzazione all’esame di documenti riservati nello studio legale deve essere specifica e successiva all’opposizione del segreto.
Mediazione: la delega al terzo va redatta con forma idonea. Firma semplice e PEC non bastano, rischio improcedibilità secondo Trib. Brindisi.
Cassazione: legittimo il licenziamento per giusta causa di una docente per falsa dichiarazione su incarichi nel pubblico impiego e stabilizzazione indebita
Quando necessario per ragioni tecniche, è molto utile nelle mediazioni nominare un consulente che fornisca alle parti elementi valutativi o estimatori (es. stime del valore dei beni, quantificazioni dei danni medico legali, redazione dei conteggi di revisione di tabelle millesimali, etc..).
Nelle procedure concorsuali, per l’esercizio dell’azione revocatoria/di inefficacia, non e sempre agevole ricostruire il contenuto degli accordi presi dall’imprenditore quando era in bonis
La Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa per uso improprio del PC aziendale, legittimando i controlli se trasparenti e previsti da policy interne.
Il Tribunale di Milano, con decreto del 4 dicembre 2025, ha applicato il nuovo comma 1-bis dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003, introdotto dal D.L. 19/2024. La norma impone che nei contratti di appalto e subappalto il trattamento economico e normativo dei lavoratori non sia inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali...
La sentenza 44102 della Corte di Cassazione analizza l'abuso d'ufficio dopo l'abrogazione dell'art. 323