La prescrizione del diritto al compenso dell’avvocato
L’avvocato per recuperare il suo credito professionale non deve restare inerte oltre un determinato lasso di tempo, in quanto il suo diritto per il compenso dell’opera prestata è “assoggettato” a due prescrizioni: prescrizione presuntiva triennale (art.2956 cod.civ.) e prescrizione ordinaria decennale (art.2946 cod.civ.).