Ultimissime del processo telematico
26/06/2014
Stampa la paginaPer dare voce alle grida di allarme (in parte ingiustificate) sulle disfunzioni che l’entrata in vigore dell’obbligo del deposito telematico degli atti endo-processuali avrebbe portato, ma anche, forse, per evitare ingolfamenti delle cancellerie o black out del sistema, la previsione è stata, per così dire, addolcita.
L’obbligatorietà del deposito telematico degli atti nel processo di cognizione e di esecuzione, partirà senza slittamenti solo per tutte le cause instaurate dal 30 giugno 2014 con la notifica della citazione o il deposito del ricorso, mentre per le cause in corso prima di tale data, l’obbligatorietà viene rinviata al 31.12.2014.
Tale (limitato) slittamento per le cause in corso, era stato da più parti auspicato per dar modo agli utenti ed agli uffici, di passare gradualmente al nuovo sistema.
Anche per le cause in corso, infatti, pur se non obbligatorio, l’invio telematico degli atti rimane facoltativo con la conseguente possibilità di scelta per l’utente.
Il decreto n. 90/14, in particolare, all’art. 44 prevede che e disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al Tribunale Ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, invece, le predette disposizioni si applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2014, ed in ogni caso gli atti processuali ed i documenti potranno essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
La stessa norma specifica poi che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.
Anche per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, peraltro, viene prevista la possibilità che il Ministro della Giustizia, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il CNF ed i Consigli dell'ordine degli Avvocati interessati, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, possa individuare i Tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
Una novità di cui non si era parlato nelle anticipazioni, è la previsione, anche per le Corti di Appello, dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori, fissata al 30 giugno 2015. E come per i Tribunali, anche per le Corti di Appello il Ministro della Giustizia potrà anticipare l’obbligo del deposito nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
Il periodo transitorio, dunque, darà modo a tutti gli avvocati di prepararsi compiutamente alla rivoluzione telematica, come allo stesso modo consentirà di superare le resistenze che vengono sia dagli uffici giudiziari, che dalla stessa Magistratura, che dalla stessa Avvocatura.
Consentirà, inoltre, e più importante, di affinare le tecniche e correggere le carenze che l’esperienza farà venire alla luce, sia nel procedimento di trasmissione che nelle varie fasi del deposito, dei tempi di messa a disposizione della controparte dell’atto trasmesso telematicamente, così come per le dimensioni del messaggio ora fissate a 30 Mb, ecc.
Per intanto l’art. 51 del decreto, chiarisce che il deposito dell’atto è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza applicandosi anche al deposito telematico il computo dei termini previsti dall’art. 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
Quanto alla dimensione della cd. busta telematica, il decreto ha previsto che quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
Oltre allo slittamento del PCT per i processi in corso al 30 giugno, slittamento che non riguarda in ogni caso i DECRETI INGIUNTIVI per i quali l’obbligo scatta dal 30 giugno, il decreto adottato dal Consiglio dei Ministri, prevede altre importanti novità e modifiche che qui di seguito vogliamo evidenziare:
1. NOTIFICAZIONI VIA PEC:
- non è più prevista la previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza alle notifiche in proprio, autorizzazione della quale non dovrà più essere fatta menzione nella relata di notifica via PEC. Ed anche in presenza di pendenze sanzionatorie, l’avvocato potrà comunque notificare via PEC prevedendo la lettera c) del comma 2 dell’art. 46 del decreto, che "all'articolo 7 dopo il comma 4 é aggiunto, in fine, il seguente: « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»".
- La marca da bollo prima prevista dall’art. 10 della l. n. 53/94 è abolita per le notifiche via PEC.
- Le notifiche via PEC potranno essere eseguite (come per gli Ufficiali Giudiziari) dalle ore 7.00 alle ore 21.00 e se la notifica avviene oltre le 21.00 si considererà perfezionata, ovviamente, alle ore 7.00 del giorno successivo.
2. AUTENTICAZIONE DEGLI ATTI: l’art. 52 del D.L. 90, prevede per i difensori e gli ausiliari del Giudice, la possibilità di autenticare atti. In particolare si stabilisce che "le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le suddette disposizioni non si applicano però agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice”.
3. Vengono poi rese ESENTI da DIRITTI DI COPIA gli atti estratti dal fascicolo informatico, sia senza certificazione che autentiche.
4. Per i VERBALI D’UDIENZA viene eliminata la necessità della sottoscrizione delle parti nel verbale così come viene eliminata la sottoscrizione dei testimoni (art. 45).
5. Il decreto prevede inoltre l’istituzione del cd. DOMICILIO DIGITALE: le notifiche al difensore degli atti in materia civile dovranno essere effettuate di regola presso l’indirizzo PEC risultante dall’apposito elenco ovvero, e solo in via di eccezione, presso la cancelleria.
6. CONTRIBUTO UNIFICATO: e non poteva certo mancare un nuovo aumento del contributo unificato a copertura, si dice, delle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di giustizia (stimate in 18 mln di euro per il 2014 e 55 mln di euro a partire dal 2015). L’aumento non eccessivo ma neppure contenuto, è più altro per i giudizi di maggior valore: secondo gli scaglioni da euro 37 di passa a euro 43; da euro 85 a euro 98; da euro 206 a euro 237; da euro 450 a euro 518; da euro 660 a euro 759; da euro 1.056 a euro 1.214; da euro 1.466 a euro 1.686. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto é pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto é pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto é pari a euro 168.
Come sopra detto, il composto di 53 articoli, contiene interventi in più materie: fissa a 70 anni l’età pensionabile per i magistrati; prevede misure per l’accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici e misure di contrasto all’abuso del processo, sanzioni per liti temerarie e motivazione della sentenza di primo grado completa a richiesta e previo pagamento (sic!); promuove il passaggio all’informatica anche per i processi amministrativi, per i quali prevede che dal 20 giugno 2015 tutti gli atti e i provvedimenti del giudice e delle parti del processo siano sottoscritti con firma digitale, nonché per i processi contabili e tributari.
Quanto al PCT c’è chi ha parlato, riteniamo giustamente, non di un nuovo processo ma di un nuovo modo di operare nel processo, tanto da auspicare una sorta di codice del processo telematico.
Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense