Terremoto in Italia Centrale
20/09/2016
Stampa la paginaCome già in passato, il Consiglio di Amministrazione ha voluto dare agli iscritti residenti o esercenti alla data del sisma in uno dei comuni individuati dal decreto del MEF del 1°.9.2016 un primo concreto segno di aiuto, disponendo nella seduta dell’8 settembre 2016:
- la sospensione di ogni termine per gli adempimenti previdenziali obbligatori e i versamenti contributivi previsti dal 24 agosto 2016 al 24 febbraio 2017
- sempre per il periodo dal 24 agosto al 24 febbraio 2017, la sospensione dei termini per la riscossione a mezzo ruoli, nonché la sospensione dei termini per il pagamento di riscatti, ricongiunzioni, iscrizioni retroattive (…), benefici ultraquarantenni (…), retrodatazione (…), facoltà di iscrizione ultraquarantenni (…), iscrizione facoltativa (…).
Le misure di sostegno economico sono invece previste, con una diversa articolazione rispetto alla disciplina previgente, nella sezione IV del nuovo Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza che le riserva agli iscritti che, residenti e/o con domicilio professionale, principale o secondario, nella zona colpita dall’evento (individuata dalle autorità competenti), abbiano riportato danni agli immobili e/o ai beni strumentali direttamente incidenti sull’attività professionale. Di tale trattamento potranno beneficiare gli iscritti in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.
L’intervento consiste nell’erogazione di una somma proporzionale ai danni agli immobili e/o ai beni strumentali incidenti sull’attività professionale.
I criteri per la determinazione del sostegno economico non sono prestabiliti, ma sono rimessi alla valutazione della Giunta Esecutiva, "sentiti gli Ordini territoriali interessati". Ciò da una parte consente una migliore valutazione della portata dell’evento e dei suoi riflessi sugli iscritti e dall’altra affida agli Ordini un ruolo non secondario nella fase di elaborazione dei criteri: il trattamento sarà così legato e commisurato alla oggettiva situazione del beneficiario.
Non essendo prevedibili tutte le conseguenze degli eventi calamitosi, è stata introdotta nel Regolamento anche una norma che consente al Consiglio di Amministrazione, in casi particolari e su proposta della Giunta Esecutiva, l’erogazione di ulteriori provvidenze in favore degli iscritti.
E’ opportuno ricordare che gli interessati potranno inoltrare in via telematica o cartacea, direttamente o tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la domanda per ottenere l’erogazione della provvidenza, allegando la documentazione attestante l’entità del danno subito e la dichiarazione del competente COA dalla quale risulti il domicilio professionale (principale o secondario) nell’immobile indicato nella documentazione.
L’assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali, così come disciplinata dal vigente Regolamento nella sezione dedicata alle "Prestazioni a sostegno della professione", costituisce quindi un importante elemento di sostegno in situazioni di oggettiva difficoltà, agevolando il ritorno al normale esercizio dell’attività professionale. L’efficienza del trattamento è assicurata dal termine breve previsto per la conclusione del procedimento (90 gg. dal ricevimento della domanda).
di Lucio Stenio de Benedictis
Coordinatore Commissione Riforma Assistenza
e di Davide de Gennaro – Delegato di Cassa Forense