Tempus regit actum e regime sanzionatorio

di Leonardo Carbone

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In caso di omissioni contributive, e comunque di inadempienze con la propria cassa di previdenza categoriale, si pone il problema di come calcolare le sanzioni conseguenti all'illecito, soprattutto nei casi in cui si sono succedute diverse discipline tra la data della commissione dell’infrazione ed il provvedimento di addebito da parte della cassa.

In particolare la problematica è per l’applicabilità o meno, con effetto retroattivo, della eventuale più favorevole disciplina del regime sanzionatorio intervenuta, in deroga al principio tempus regit actum.

La giurisprudenza della Suprema Corte, anche di recente, proprio con specifico riferimento alla previdenza categoriale dei liberi professionisti (nella specie, Inarcassa), con sentenza 12.2.2019 n. 4085, ha ribadito, anche in riferimento alla potestà sanzionatoria esercitata dalle Casse previdenziali categoriali, che, in tema di illeciti in materia previdenziale l’operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore pur se più favorevole e, al fine di escludere l’applicabilità della norma sopravvenuta, resta determinante il momento della commissione dell’illecito sanzionato.

Occorre evidenziare che non rileva, sulla debenza delle sanzioni, l’avvenuta cancellazione del professionista dalla cassa, perché tale comportamento successivo non scrimina o elide la condotta omissiva perfezionatasi con l’inadempienza previdenziale (es., omessa domanda di iscrizione alla cassa, omesso versamento contributi, omesso invio modello 5). La disciplina sanzionatoria per le casse di previdenza categoriali si “allinea” così a quella dettata in via generale per l’assicurazione generale obbligatoria di cui all’art.116 della l.n.388 del 2000: in tema di illeciti in materia previdenziale, vige il principio tempus regit actum, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore pur se più favorevole.

Leonardo Carbone - Direttore CFnews.it

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