Snellimento degli adempimenti

di Avv. Roberto Di Francesco

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Detta norma dispone che, nella notificazione con modalità telematica, seguita a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo del destinatario risultante da pubblici elenchi, “Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.”
Nel caso di notificazione a mezzo PEC, e solo in tal caso, dunque, la conformità all’originale viene attestata dall’avvocato a norma dell'articolo 22, comma 2, del D.L. 82/2005, che espressamente equipara all’originale, le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico (scansioni), ove l’avvocato attesti la loro conformità all’originale: Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Ed è l’art. 6 della l. n. 53/94 a prevedere proprio che l’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.


In altre parole nel notificare a mezzo PEC, anche se l’atto da notificare è formato su supporto cartaceo, l’avvocato deve semplicemente eseguire una copia per immagine (scansione) del documento originale formato in origine su supporto analogico attestandone la conformità.
Tale attestazione di conformità dovrà essere contenuta nella relazione di notifica ovvero nel contesto dell’atto scansionato (attesto la conformità all’originale cartaceo ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo del 07marzo 2005 n. 82 e succ. mod.).
Ciò, dunque nei casi di notificazione a mezzo posta elettronica certificata.
Ma il recente D.M. 24.06.2014 n. 90 ha ampliato la facoltà di autentica da parte dell’avvocato.
La novità, non di poco conto, introdotta dall’art. 52 del D.M. 24.06.2014 n. 90, concerne il più generale potere di autentica dei difensori, non strettamente legato alla notificazione a mezzo PEC dell’atto dichiarato conforme.
Il comma 9-bis dell’art. 52 cit., infatti, stabilisce che "le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.".


Il difensore, dunque, può scansionare (estrarre con modalità telematiche) duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti presenti nei fascicoli informatici ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. E tali copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, equivalgono all'originale.
La stessa norma rende fermo quanto previsto per i duplicati dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mentre esclude la possibilità di attestare di conformità degli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
Le copie di atti estratti dal fascicolo informatico, sia senza certificazione che autentiche, inoltre, sono state rese esenti da diritti di copia (Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dall’avvocato abilitato ad accedervi - così come - il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).Ma tanto è stato aumentato il contributo unificato (sic!!!).
Concludendo si può più semplicemente dire che l’avvocato ha due possibilità:
1) ove proceda alla notifica a mezzo di posta elettronica certificata, può dichiarare la conformità all’originale delle copie scansionate e notificate con tale mezzo;
2) negli altri casi, e quindi anche al di fuori della notificazione a mezzo pec, l’avvocato potrà dichiarare la conformità delle copie ove facciano parte del fascicolo informatico.
Queste facoltà e poteri (come da rubrica dell’art. 52 DM 90/14), sono le possibilità oggi riconosciute dalla legge anche se, occorre puntualizzare, le applicazioni pratiche della normativa dovranno essere attentamente valutate da ogni operatore perché ovviamente destinate a subire aggiustamenti, interpretazioni e conseguenti pronunce, che l’effettiva pratica renderanno necessarie.

Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense

 

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