"Settembre, andiamo è tempo di" ... mediare
24/09/2013
Stampa la paginaIl Governo, nello scrivere il D.lgs. 28/2010, non si era attenuto al mandato contenuto nella legge n. 69/2009, causando la suddetta pronuncia di incostituzionalità dell’istituto e, di conseguenza, l'arresto di un istituto nato come rimedio per cercare di diminuire il numero dei procedimenti, ma che ha finito per provocare, invece, grosse incertezze.
L’attuale Governo ha reintrodotto l’obbligatorietà della mediazione civile e commerciale, individuandola quale condizione di procedibilità per la proposizione di domande giudiziali in numerose controversie, ma in una versione sperimentale e temporanea, per i prossimi quattro anni.
Le materie nelle quali la mediazione è condizione di procedibilità sono state confermate così come era stato disposto nel D.lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari). Sono, invece, state escluse le controversie relative alla responsabilità per danno da circolazione stradale, riformulazione fortemente voluta dall'Avvocatura.
Le maggiori novità possono essere così sintetizzate: riduzione dei tempi di conclusione del procedimento di mediazione da quattro a tre mesi, riconoscimento per gli avvocati del ruolo di mediatori, riduzione dei costi del procedimento, intervento obbligatorio dei difensori delle parti ed una riduzione della misura del compenso per il mediatore, competenza territoriale degli organismi di mediazione, necessità dell’assistenza dell’avvocato nei casi di mediazione obbligatoria, efficacia esecutiva dell’accordo di conciliazione.
La mediazione è il frutto di una sintesi complessa, di differenti istanze politiche e sociali.
Da un lato il desiderio di fare presto, di cercare rimedi e panacee alla lentezza della macchina giudiziaria e dall’altro la necessità di mantenere il rigore di una giustizia istituzionale esercitata nelle aule giudiziarie.
Da queste differenti istanze emerge un procedimento articolato e normato nelle sue varie fasi. Ritorna così la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma in una versione temporaneamente limitata e monitorata. Assurge a ruolo importante l’avvocato, il professionista accompagna e segue la parte durante la mediazione fino alla redazione del verbale di accordo, detto verbale sottoscritto dai professionisti e dalle parti potrà essere omologato dal presidente del tribunale e costituirà titolo esecutivo per esecuzione forzata l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione ipotecaria giudiziale.
L’avvocato ricopre un ruolo attivo e propositivo in questa mediazione “rivisitata” dal Governo Letta.
La procedura prevede un primo incontro che sarà “esplorativo” e non oneroso per le parti, che potranno indicare la loro intenzione di procedere nella mediazione o la loro eventuale indisponibilità, senza versare alcun compenso all’organismo di mediazione.
Infine, un cenno alla mediazione imposta dal giudice che resta esclusa dai vincoli di contenuto e di tempi della sperimentazione; nei poteri istruttori del giudice è stata inserita la possibilità che lo stesso imponga alle parti di esperire la mediazione. L’art 5 comma II “Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione. Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato” prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
Rinasce così la mediazione la cui disciplina richiede, comunque, una serie di interventi attuativi e interpretativi da parte del Ministero della Giustizia e una maggior consapevolezza che si tratta di un’attività seria, inserita nel sistema giustizia capace di incidere sui diritti dei cittadini e che deve garantire la migliore tutela.
Avv. Cecilia Barilli - Delegato di Cassa Forense