Polizze professionali

di Gianrodolfo Ferrari

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Le somme assicurate minime, previste. sono:
- capitale caso morte: euro 100.000,00;
- capitale caso invalidita' permanente: euro 100.000,00;
- diaria giornaliera da inabilita' temporanea: euro 50,00
Il provvedimento suscita diverse perplessità e fa nascere molti dubbi interpretativi.
In primis: quali potrebbero essere i “dipendenti” dell’avvocato, non assicurati Inail che dovrebbero essere coperti dalla polizza.?
Difficile rispondere.
E poi: le “spese mediche” dovranno essere coperte senza limiti di ammontare ?
La norma, infatti, mentre prevede un minimo per quanto riguarda le somme assicurate per i casi: morte , infortuni e diaria, nulla dice, invece, in ordine alle spese.
Nella pratica assicurativa è generalmente previsto un tetto per queste spese o, comunque una importante franchigia.
Nel silenzio della legge potranno ritenersi lecite pattuizioni “al ribasso” in questo senso?
Quali franchigie o clausole limitative della garanzia potranno essere previste nelle polizze?
L’assicurazione deve essere stipulata da tutti gli avvocati: senza limiti di età; ma, nella prassi, le compagnie difficilmente assicurano persone oltre il 75° anno di età, se non con costo molto alti e franchigie altrettanto alte. E la legge prevede l’obbligo per l’avvocato, ma non il correlativo obbligo a contrare per le società.


 

La copertura riguarda gli infortuni che possono capitare nello svolgere l’attività «o a causa o in occasione di essa» e possono comportare la morte o un’invalidità sia temporanea che permanente. Tra i rischi assicurati, anche quelli connessi agli spostamenti di lavoro: dunque, sarà assicurato anche l’incidente in auto o in motorino durante le trasferte per le udienze.
Non è difficile ipotizzare un ricco contenzioso nella interpretazione di questo infortunio in itinere.
Se si da uno sguardo sul web al mercato che si è aperto, troviamo polizze il cui costo varia da 90 euro ad oltre 300; il tutto in funzione delle franchigie previste. Ovviamente le franchigie potranno riguardare solo le garanzie per inabilità permanente e diaria; si badi: diaria che deve essere prestata per inabilità e non per il solo periodo di ricovero.
Una polizza che preveda un tetto di 1.000,00 euro per spese mediche e franchigie di 10 punti per invalidità permanente può ritenersi che soddisfi l’obbligo di legge ? Formalmente, forse, si, ma non certo nella sostanza.
Un cenno particolare merita la conseguenza che può derivare dal mancato assolvimento dell’obbligo.
Per quanto riguarda la responsabilità civile la conseguenza è chiaramente individuata.
L’ art. 3, comma 1 del decreto n. 47/2016 ha previsto che: La cancellazione dall'Albo e' disposta quando il consiglio dell'Ordine circondariale accerta la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l'avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
L’ art. 2, comma 2 dello stesso decreto, nello stabilire i criteri alla stregua dei quali deve verificarsi la sussistenza dei requisiti per il permanere dell’iscrizione, ha individuato, tra questi, alla lettera f), quello di avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.
Quindi nessun dubbio possibile: la mancanza della assicurazione comporta la cancellazione dall’Albo.
Analoga conseguenza, peraltro, non è prevista per la mancanza della polizza infortuni.
Nel silenzio della legge, tale omissione non potrebbe che essere sanzionata come violazione dell’art. 16, comma 2, del codice deontologico

Avv. Gianrodolfo Ferrari - Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

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