PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AI NIPOTI MAGGIORENNI, ORFANI E INABILI AL LAVORO

di Leonardo Carbone

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La ratio della  reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, anche dopo la morte  del  titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendo ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto.

La finalità del trattamento pensionistico di reversibilità è, quindi, quella di tutelare la continuità del sostentamento e prevenire lo stato di bisogno che può derivare dal decesso del congiunto.

Fra i soggetti “beneficiari” del trattamento di reversibilità, il legislatore (art.30 dPR n.818/1957) e la Corte costituzionale  hanno “incluso” anche i nipoti, orfani e inabili al lavoro, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti..

La Corte di Cassazione  ha “dubitato" della legittimità costituzionale dell’art.38 dPR n.818/1957 nella parte in cui non  include, tra i soggetti beneficiari, anche i maggiori orfani e interdetti  dei quali risulti provata  la vivenza a carico dell’ascendente.

La mancata previsione della reversibilità per i nipoti maggiorenni, orfani e interdetti, conviventi con l’ascendente e a suo carico, violerebbe l’art.3 Cost.

La Corte costituzionale, con sentenza 5.4.2022 n. 88, ha accolto la questione  di legittimità sollevata ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.38 del dPR n.818 del 1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

E ciò in quanto per la Corte costituzionale  il rapporto parentale tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce  un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quello con il nipote minorenne, cui viene invece riconosciuto l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità.

E’ irragionevole, illogico e discriminatorio, per la Corte costituzionale, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamenti pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata, tant’è che a essi è riconosciuto il medesimo trattamento di riversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito a cagione della predetta condizione.


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