Organismi di composizione della crisi

di Cecilia Barilli

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Si tratta di una fonte normativa secondaria ma essenziale per dare compiuta attuazione all'introduzione della procedura relativa al sovraindebitamento – che risale esattamente a tre anni fa (l. 27 gennaio 2012 n. 3) – ossia alla legislazione che affronta la risoluzione su basi negoziali dell'insolvenza di tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare.
Sino ad ora, mancava la regolamentazione del vero motore della procedura, che, in base alla stessa legge n. 3/2012, è costituito dall'Organismo di composizione della crisi, da istituirsi nell'ambito di Enti pubblici con la precisa funzione di assistere il debitore sia nell'elaborazione del piano di ristrutturazione sia nella formulazione della proposta ai creditori, nonché di verificare la veridicità dei dati ed attestare la fattibilità del piano, e, divenire ausiliario del Giudice.
Il regolamento definisce l’organismo OCC come un’articolazione interna di uno degli enti pubblici che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinato all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.
L’art 1 del Dm recita:” Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e in particolare disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura”.


Il Regolamento prevede, accanto agli Organismi che possono essere costituiti nell'ambito di taluni Enti (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Istituzioni Universitarie pubbliche), altri che vengono iscritti di diritto, su semplice domanda e sono le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai anche quando associati tra loro.
In concreto, le prestazioni necessarie per lo svolgimento della procedura scelta sono svolte da professionisti inseriti in elenchi interni a ciascun Organismo, che il Regolamento denomina "gestori della crisi" individuati come la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore.
I professionisti, dispone il D.M. dovranno necessariamente essere titolari di idonea qualificazione professionale e saranno tenuti a svolgere personalmente la prestazione, in condizione di indipendenza.
Il Regolamento disciplina altre sì i compensi ed i rimborsi spese dovuti dal debitore all'Organismo, i compensi che, in difetto di accordo, sono determinati sulla base dei valori dell'attivo e del passivo del soggetto che richiede la procedura. Con il regolamento entrato ora in vigore, ripetiamo, è stato completato l'iter legislativo relativo alle procedure di sovraindebitamento, procedure che operano laddove non possono essere utilizzate le classiche procedure concorsuali, ma nelle quali vi è ugualmente la necessità di affrontare il problema del debito con soluzioni giuridiche, finalizzate alla tutela di tutte le parti coinvolte, debitori e cittadini, creditori e terzi, determinando certamente nuovi spazi lavorativi per i professionisti.


Parlare di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, significa affrontare con strumenti legislativi nuovi per il nostro paese situazioni di persone colpite dalla profonda e grave crisi economica attuale.
E' sull'effettiva funzionalità dell'OCC che si determinerà in concreto il successo del modello concordatario e l'impatto positivo sulla realtà sociale ed economica dei procedimenti specificatamente individuati.
Sia che si scelga una procedura o l'altra, il successo della riforma non può prescindere dalla sua piena conoscenza da parte dei professionisti e dall'auspicata inclinazione da parte di questi ultimi a farne diffusa applicazione al fine di tutelare al meglio i propri assistiti.
Certamente le norme offrono strumenti che permettono di affiancare il cittadino in difficoltà e si dovrebbero mettere in campo le competenze e le energie di chi ha come scopo la tutela dei diritti del singolo.

Avv. Cecilia Barilli - Delegata di Cassa Forense

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