NESSUNA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ AI SUPERSTITI DEI PERCETTORI: LA CASSAZIONE CHIARISCE

di Leonardo Carbone

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L’ordinamento giuridico presume che a seguito del decesso dell’assicurato o del pensionato, si verifica una situazione di bisogno per i familiari superstiti. Il trattamento di reversibilità ha la funzione di garantire la continuità del sostentamento al superstite.

L'ordinamento giuridico configura la pensione di reversibilità come una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art.3, secondo comma, Cost.); per effetto della morte del lavoratore o del pensionato, la situazione pregressa, costituita e realizzata con la vivenza a carico, subisce interruzione, sicché con il trattamento di reversibilità si realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai familiari superstiti.

La ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto. Si realizza così anche sul piano previdenziale una forma di ultrattività della solidarietà familiare, proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte 

Tale connotazione previdenziale colloca detto trattamento nell'alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost, che prescrivono l'adeguatezza della pensione, quale retribuzione differita, e l'idoneità della stessa a garantire un'esistenza libera e dignitosa (corte cost. 5 aprile 2022 n.88).

In caso di decesso dell’avvocato iscritto alla Cassa Forense, ai superstiti, aventi diritto, spetta quindi una pensione denominata “indiretta” se l’avvocato non era ancora pensionato, o di “reversibilità” se l’avvocato godeva già del trattamento pensionistico di pensione della Cassa Forense.

La ratio ispiratrice della normativa sulla erogazione della pensione di reversibilità è nel senso che la pensione di reversibilità costituisce per il coniuge superstite una sorta di proiezione di quella funzione di sostentamento che a suo favore svolgeva, quando era in vita, il de cuius.

Alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione, però, non viene ulteriormente attribuita ai superstiti di questo: non spetta, infatti, il diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficia di pensione di reversibilità anziché di pensione diretta. La Suprema Corte con decisione 22.5.2024 n. 14287, richiamando  precedenti decisioni (Cass. n.5731/2011; Cass. n.21425/2011), conferma che il diritto a pensione di reversibilità non può essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.

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