Modalità di calcolo della pensione anticipata

di Silvia Caporossi

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Come noto, l’art. 2, comma 2, del Regolamento per le prestazioni previdenziali riconosce all’iscritto la facoltà di anticipare il conseguimento del trattamento pensionistico a partire dal compimento del 65° anno di età, fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione e di contribuzione previsti dal primo comma del medesimo articolo. In tal caso, il diritto alla prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla trasmissione dell’istanza, ovvero dal mese successivo al raggiungimento dei requisiti previsti, ove non già maturati al momento dell’invio della domanda. 

Per quanto concerne l’importo dell’assegno pensionistico, l’art. 4, comma 8, del predetto Regolamento applica, sulla quota base calcolata secondo i criteri fissati nel precedente comma 4, una riduzione in misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto in via generale dall’art. 2, comma 1 per l’accesso al trattamento pensionistico.

Dunque, la finestra di riferimento ai fini del calcolo della suddetta riduzione deve individuarsi con riguardo non già al periodo in cui si colloca il requisito anagrafico “in deroga, bensì all’epoca in cui il professionista matura l’età minima richiesta in base alla regola generale, come, peraltro, testualmente statuito dal summenzionato art. 4, comma 8 del Regolamento.

Quanto sopra trova riscontro nelle pronunce di merito che si sono sul punto susseguite, prima fra tutte la recente sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 3353/2020, nella quale è stato affermato che

ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine rispetto al quale si opera la anticipazione occorre considerare il requisito anagrafico che consente all’iscritto l’accesso al trattamento pensionistico, secondo le scadenze illustrate [vale a dire gli scaglioni temporali individuati dall’art. 2, comma 2, del Regolamento]» (in senso conforme: Corte d’Appello di Milano n. 1303/2017; Trib. di Fermo n. 14/2020; Trib. di Torre Annunziata 15.11.2019).

Da ultimo, appare appena il caso di precisare che la riduzione di cui innanzi non si applica ove l’iscritto, al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero al momento successivo alla trasmissione della domanda, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 40 anni.

Dott.ssa Silvia Caporossi – Ufficio Legale Cassa Forense


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