Mod.5/2018 obblighi dichiarativi e contributivi

di Paola Ilarioni

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L’ invio, esclusivamente telematico, è possibile senza necessità di firma digitale ricorrendo a semplici procedure di riconoscimento in grado di garantire, comunque, certezza, celerità e sicurezza del sistema. A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 gli avvocati sospesi volontariamente dall’Albo (ex art. 20, comma 2, della legge n. 247/2012) per i quali la sospensione si protrae per l’intero anno solare, nella fattispecie dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 o data successiva, non sono tenuti all’invio del modello 5/2018. La sospensione per frazione di anno comporta, invece, l’obbligo di invio del modello 5/2018.

Misura della contribuzione obbligatoria

Il contributo minimo soggettivo e il contributo minimo integrativo dell’anno 2017 sono pari rispettivamente a € 2.815,00 e € 710,00. Per l’anno 2017, mod. 5/2018 la misura della contribuzione dovuta dagli iscritti attivi avvocati in via ordinaria è la seguente:

  • 14,5% per il calcolo del contributo soggettivo sul reddito netto professionale fino al tetto di € 98.050,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%;
  • 4% per il calcolo del contributo integrativo sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento (a decorrere dal 2012) e per i pensionati di vecchiaia contributiva, la contribuzione è dovuta nella misura del:

  • 7,25% per il calcolo del contributo soggettivo dovuto sul reddito netto professionale fino al tetto di € 98.050,00, oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%;
  • 4% per il calcolo del contributo integrativo dovuto sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA

Tale importante modifica non è, tuttavia, rilevante ai fini della determinazione della contribuzione dovuta sul volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA per l’anno 2017.

Professionisti contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali

L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti agli Albi forensi anche se contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali (commercialisti, ragionieri ecc.), tuttavia, essi sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso l’obbligo di versare i contributi minimi obbligatori.

Si richiama, a tal fine, la previsione di cui al comma 10 dell’art. 21 della legge 247/2012 “Non è ammessa l’iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. Tale previsione ha di fatto abrogato l’istituto dell’opzione, salvo che tale facoltà sia stata esercitata entro la data dell’entrata in vigore della legge n. 247/2012, ovvero entro la data del 1° febbraio 2013 (parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 3 luglio 2015 prot. 36/0010827/MI004.A013).

Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari

Il D.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” ha ridisegnato la magistratura onoraria, prevedendo – a regime – solo le figure del “giudice onorario di pace” (già giudici onorari di pace e giudici onorari di tribunale) e del “vice procuratore onorario”.

La riforma, nel ridefinire il nuovo status di magistrato onorario ha, altresì introdotto le modalità di accesso, la durata dell’incarico e le indennità spettanti. In ragione della natura onoraria dell’incarico questo non può essere superiore a due quadrienni con previsione di cessazione comunque al compimento del 65° anno di età. L’incarico - che comporta un impegno complessivo non superiore a due giorni la settimana e che deve, pertanto, essere svolto compatibilmente con le attività lavorative e professionali - non determina in alcun caso rapporto di pubblico impiego. La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego è, infatti, esplicitamente esclusa dalla legge delega (28 aprile 2016 n. 57) che attribuisce rilievo alla temporaneità dell’incarico.

In particolare l’art 26 del D.Lgs. n. 116/2017 che apporta modifiche al testo unico delle imposte sui redditi prevede che le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari non sono più riconducibili ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma siano da ricondurre ai redditi di lavoro autonomo.

La illustrazione della disciplina della tutela previdenziale dei magistrati onorari non può che essere limitata alle figure del “giudice onorario di pace” e del “vice procuratore onorario”. L’art. 25 del d.lgs. n. 116/2017, ha disciplinato, infatti, la tutela previdenziale ed assistenziale dei giudici onorari di pace e vice procuratori onorari. Tale disciplina prevede una differente tutela previdenziale a secondo dell’iscrizione o meno del magistrato onorario agli albi forensi.

E’ previsto, infatti, per i magistrati onorari l’iscrizione in via ordinaria, alla gestione separata Inps di cui all’art.2, comma 26, l. n. 335 del 1995; in alternativa alla Cassa Forense se i magistrati onorari sono iscritti in un albo forense. Per gli avvocati iscritti in un Albo Professionale che svolgano anche le predette funzioni onorarie il Consiglio di Amministrazione, già nella seduta del 16 aprile 2015, ha stabilito che ai fini della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito da lavoro autonomo debba essere sommato alle indennità percepite con l’esercizio della funzione onoraria.

E’ dovuto in ogni caso il contributo minimo soggettivo. Per la determinazione del contributo integrativo deve essere considerato il volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA, fermo restando il contributo minimo integrativo. Esoneri Temporanei Per coloro che nell’anno 2017 è stata accolta la richiesta di esonero la contribuzione, dovuta in autoliquidazione, dovrà essere calcolata in misura percentuale del 14,5% sull’effettivo reddito netto professionale fino al tetto reddituale di € 98.050,00 oltre il quale è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Il contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione è, comunque, determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012.

Integrazione del versamento del contributo minimo soggettivo

Il versamento ridotto, per l’anno 2017, di € 703,75 e/o € 1.407,50, per coloro che dichiarano redditi professionali inferiori a € 10.300,00 garantisce un periodo di anzianità contributiva ai fini pensionistici di mesi 6, in luogo dell’intera annualità a condizione che l’iscritto si trovi nei primi otto anni di iscrizione alla Cassa.

Il versamento del contributo minimo soggettivo può essere integrato, comunque, su base volontaria entro l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa al fine del riconoscimento dell’intera annualità.

Considerato che il regime delle agevolazioni previsto dal Regolamento si applica anche agli iscritti alla Cassa, da data precedente all’entrata in vigore del Regolamento, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi (art. 13 del Regolamento) determinante è l’anno 2017 per i professionisti per i quali tale anno è l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa.

Il 31 dicembre 2018 rappresenta, quindi, in questa situazione ,il termine ultimo per il versamento della contribuzione utile al riconoscimento dell’intera annualità. La procedura web di compilazione del modello 5/2018 è stata realizzata con la previsione di un allert (per i soli professionisti che si trovano nei primi otto anni di iscrizione e che abbiano dichiarato, per il 2017, redditi inferiori a € 10.300,00) che compare a video, subito dopo la compilazione della dichiarazione, e immediatamente prima dell’invio, al fine di richiamare l’attenzione del professionista sulla possibilità di accedere, dopo l’invio del modello 5/2018, alla specifica funzione per integrare il versamento del contributo minimo.

Misura della contribuzione modulare volontaria

Per l’anno 2017, mod. 5/2018 la misura della contribuzione modulare volontaria, che può essere versata dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, deve essere ricompresa nella percentuale che va dall’1% al 10% del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto reddituale, € 98.050,00.

 

Termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi

I termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi sono ormai noti:

  • 31 luglio 2018: martedì, per il versamento della 1^ rata (50%) in acconto del contributo soggettivo e integrativo;
  • 30 settembre 2018: domenica, termine prorogato al 1 ottobre 2018 per la trasmissione del mod. 5/2018;
  • 31 dicembre 2018: lunedì, per il versamento della 2^ rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo;
  • 31 dicembre 2018: lunedì, per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica);
  • 31 dicembre 2018: lunedì, per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo per l’attribuzione della intera annualità limitata ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa.

Il regime forfetario

Anche per l’anno 2017, modello 5/2018 si richiama il Regime Forfetario, di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); regime che tende alla sostituzione dei precedenti regimi di favore.

La caratteristica principale del nuovo regime fiscale agevolato per le attività professionali prevede la determinazione del reddito a forfait (nei limiti di € 30.00,00) moltiplicando i compensi prodotti nell’anno per un coefficiente specifico (78%) secondo l’attività svolta (avvocati codice attività ATECO 2007 “69”) e l’applicazione di una imposta sostitutiva (imposta sui redditi, addizionale regionale e comunale e IRAP) con aliquota del 15%, da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l’IRPEF, che si riduce al 5% a decorrere dal 2016 per i primi cinque anni di appartenenza al regine forfettario.

Tale regime non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Procedura web compilazione modello 5/2018

 

Da ultimo un richiamo alla procedura web per la compilazione del modello 5/2018 che - attraverso il sito di Cassa Forense www.cassaforense.it, mediante accesso alla posizione personale e l’utilizzo dei codici identificativi, meccanografico e pin – e l’inserimento dei dati reddituali determina automaticamente gli importi dovuti in autoliquidazione.

Dott.ssa Paola Ilarioni - Dirigente Normativa Ricorsi e Information Center Cassa Forense


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