Le novità del Modello 5/2014

di Paola Ilarioni

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Sono note le vicende degli ultimi anni che hanno visto gli Enti Previdenziali privatizzati impegnati in continui adeguamenti normativi atti a soddisfare quei requisiti di sostenibilità, prescritti dall’art. 24, comma 24, del Decreto legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha elevato a 50 anni l’arco temporale di riferimento dell’equilibrio fra entrate contributive e spesa per le prestazioni pensionistiche. Normativa alla quale la Cassa Forense si è adeguata nei prescritti termini e i cui effetti trovano immediata applicazione a decorrere dall’anno 2013.

I contributi obbligatori

Con riferimento agli aspetti contributivi si riportano, sinteticamente, le modifiche/novità che interessano l’anno 2013 e per l’effetto il modello 5/2014:

  • adeguamento dal 13% al 14% dell’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo sui redditi fino al tetto di € 94.000,00, oltre il quale è dovuto un contributo pari al 3%;
  • misura del 4% dell’aliquota del contributo integrativo;
  • adeguamento al 7% dell’aliquota per il calcolo del contributo soggettivo dovuto sui redditi fino a € 94.000,00, oltre il quale è dovuto il 3% dai pensionati di vecchiaia, a partire dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento (novità, invero introdotta già a decorrere dal 2012);
  • eliminazione del contributo soggettivo modulare obbligatorio la cui percentuale è stata assorbita nel contributo soggettivo che dalla percentuale del 13 passa a quella del 14, e conseguente adeguamento dell’importo del contributo minimo soggettivo che per l’anno 2013 è pari ad € 2.700,00;
  • previsione del solo contributo modulare volontario: nella misura compresa tra l’1% e il 10% del reddito netto professionale dichiarato e comunque entro il tetto reddituale di € 94.000,00, da versare in unica soluzione sempre in autoliquidazione entro il 31 dicembre 2014.

Per le pensioni di vecchiaia contributiva, a decorrere dal 2010, non è previsto alcun supplemento previdenziale, la contribuzione soggettiva dovuta successivamente alla data del pensionamento, in costanza di iscrizione agli Albi e alla Cassa, è pari, pertanto, al 7% del reddito netto professionale entro il tetto reddituale di € 94.000,00 oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%, il contributo integrativo è dovuto nella misura del 4%.

Il contributo soggettivo modulare volontario, che si ricorda fino al 2012 era previsto nella misura tra l’1% e il 9%, non può essere versato dai pensionati di vecchiaia con decorrenza 1° gennaio 2013 o precedente che hanno conservato l’iscrizione all’albo e dai pensionati di invalidità che hanno compiuto l’età anagrafica di 66 anni entro il 31 dicembre 2012.

I termini per gli adempimenti dichiarativi e contributivi sono ormai noti:

  • 31 luglio 2014: termine per il pagamento della 1^ rata dei contributi soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l’anno 2013;
  • 30 settembre 2014: termine per l’invio telematico del mod. 5/2014;
  • 31 dicembre 2014: termine per il pagamento della 2^ rata, a saldo, dei contributi soggettivo e integrativo dovuti in autoliquidazione per l’anno 2013.

Per quanto riguarda la contribuzione modulare, che è rimasta nella sola forma volontaria, l’unica scadenza è quella del 31 dicembre 2014.
Il contributo modulare deve, comunque, essere ricompreso entro un limite minimo dell’1% e massimo del 10% del reddito netto professionale e sempre non oltre il c.d. tetto reddituale di € 94.000,00. Il versamento di tale contributo non può essere inferiore a € 10,00.
Come noto, la contribuzione modulare volontaria concorre alla determinazione del trattamento pensionistico che, seppure unico, viene determinato dal concorso di due quote, una definita dai versamenti del contributo soggettivo e l’altra dai versamenti del contributo modulare volontario, e obbligatorio anche se con riferimento a questo ultimo limitatamente ad un breve periodo di vigenza dello stesso, ovvero dal 2010 al 2012 (modd. 5/2011 – 5/2013).
Con il modello 5/2014, pertanto, è previsto, previa opzione, il versamento della sola contribuzione modulare volontaria con unica scadenza, come detto, del 31 dicembre 2014.
Circa le modalità di pagamento il contributo modulare volontario può essere versato esclusivamente tramite mav elettronico da produrre tramite l’apposita funzione disponibile sul sito della Cassa.
Eventuali versamenti eseguiti oltre il termine del 31 dicembre 2014, mentre per i contributi obbligatori comportano una pretesa di adempimento con applicazione di sanzioni e interessi, per la contribuzione volontaria vi è una impossibilità di accettazione degli stessi e una previsione di utilizzo a copertura di eventuali contributi obbligatori non pagati (ultimo comma dell’art. 26 del Regolamento dei contributi).

Dott.ssa Paola Ilarioni – Dirigente del Servizio Normativa, Ricorsi

e Information Center di Cassa Forense

 


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