Le elezioni dei Consigli degli Ordini
23/03/2015
Stampa la paginaL’Organo di secondo grado amministrativo con un provvedimento assai stringato ha accolto l’appello e per l’effetto in riforma dell’Ordinanza del TAR Lazio del 14.1.2015, ha accolto l’istanza cautelare in primo grado ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Il Collegio, seppur nei limiti della sommaria cognizione cautelare, ha condiviso i dubbi e le censure dei ricorrenti in ordine al contrasto tra la disciplina dettata dalla legge 247/12 e il regolamento ministeriale di attuazione, in merito alla tutela delle minoranze nella composizione delle liste e nel numero massimo dei candidati, ponendo il dubbio che tale tutela ove carente, possa inficiare, in un ente pubblico di carattere associativo come il COA, l’imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 comma 2 della Costituzione.
Il ragionamento dei Giudici prosegue considerando che, al fine di tutelare i principi sopra richiamati, sembra praticabile un’interpretazione in cui il limite dei voti evidenziato dall’art. 28 comma 3 della 247/12 sia da considerare insuperabile, ferma restando la possibilità di prevedere, entro tale limite, modi di espressione delle preferenze ulteriori tese a salvaguardare le differenze di genere, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 14.1.2010.
Le conseguenze dell’Ordinanza del Consiglio di Stato nella gestione delle elezioni per il rinnovo dei COA non sono di poco conto, e alimentano i dubbi interpretativi sul regolamento di attuazione ministeriale, con la diretta conseguenza che, se la quasi totalità dei COA in Italia hanno espletato le elezioni (chi interpretando estensivamente il regolamento, e quindi facendo votare tanti candidati di lista quanti i consiglieri da eleggere, con il rispetto della differenza di genere di almeno un terzo, chi con interpretazione restrittiva, limitando i candidati di lista a due terzi dei consiglieri da eleggere, ferme le differenze di genere), alcuni Ordini, tra i quali il più numeroso per iscritti e votanti, e cioè Roma, hanno rinviato le operazioni elettorali, nell’attesa che il TAR del Lazio, il quale recependo il sollecito del Consiglio di Stato ha già fissato udienza per il merito, si pronunci sullo stesso, dando così una più dettagliata e motivata interpretazione del disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 28 L. 247/12 che squarci il velo di dubbi e permetta un’univoca regolamentazione delle operazioni elettorali.
E’ verosimile che ove i Giudici amministrativi di primo e secondo grado intendessero censurare definitivamente il regolamento ministeriale, ritenendolo in contrasto con la disciplina della Legge professionale, con conseguente annullamento di tutte le elezioni svolte interpretando estensivamente il regolamento, si aprirebbe uno scenario di notevole confusione e disallineamento tra i vari territori.
Avv. Francesco Notari – Delegato di Cassa Forense