La sospensione dall’albo forense conseguenze pratiche: effetti ordinistici e previdenziali
31/07/2018
Stampa la paginaNel periodo di compilazione del modello5 (30 settembre), ma di fatto entro luglio di ciascun anno per la doverosa verifica se sussista o meno l’obbligo dell’iscritto di versare i contributi in autoliquidazione (il 50% entro il 31 luglio), numerosi sono i dubbi che assillano i colleghi nonostante la modalità di compilazione assistita del modello anche alla luce di iniziative sul percorso previdenziale intraprese o da valutare.
Per venire al compito affidatomi si deve osservare che molti colleghi confondono gli istituti della sospensione volontaria disciplinata dall’art. 20 comma 2 della L. n. 247/2012 con l’esonero temporaneo previsto dall’art. 10 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge professionale.
Sul primo la competenza è tutta ordinistica (COA e CNF), tanto che Cassa Forense, sulla scorta dei flussi telematici periodicamente trasmessile, provvede di default alla cancellazione dell’iscritto, tenuto comunque a versare la contribuzione per l’anno dell’evento e a comunicare in quello successivo redditi e volume d’affari con il famigerato modello5; il secondo, non necessariamente sovrapponibile, è riconducibile al rapporto “assicurativo” Iscritto/Cassa Forense e si iscrive nell’alveo delle agevolazioni concedibili per determinati eventi della vita dell’avvocato. A volte si pretende miscelare i due istituti, confondendo cause con effetti, ma andiamo con ordine e proviamo succintamente a giustificare loro genesi ed effetti derivati non senza qualche accorgimento pratico.
L’art. 21, 8° della legge professionale ha previsto l’obbligo dell’iscrizione a Cassa Forense per l’iscrizione ad un albo forense: "L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense."; il legislatore con il successivo comma 9 ha chiamato Cassa Forense ad emanare il regolamento di attuazione che ha visto la luce il 20 agosto 2014 (delibera CDD di Cassa Forense del 31.1.2014 approvato con determina ministeriale 7 agosto, pubblicato sulla G.U. 192/2014).
Nel sistema previgente la cancellazione d'ufficio poteva avvenire solamente nell'ipotesi di sopravvenuta accertata incompatibilità, nonché nell'ipotesi di cancellazione da tutti gli Albi.
Mentre la cancellazione a domanda, poteva avvenire: i) per la mancanza di continuità professionale; ii) per definitiva cessazione dell'attività professionale con chiusura della partita IVA; iii) infine per il praticante abilitato al patrocinio (per cui ricordo l’iscrizione facoltativa) in qualunque momento a presentazione della domanda. Con l'entrata in vigore della L. 247/2012, il sistema della cancellazione, come si diceva, è stato profondamente modificato (per praticità si rinvia all’art. 6 del regolamento dei contributi).
Restando sulla cancellazione da Cassa Forense mercé la sospensione facoltativa, annotata all'Albo ex art. 20 comma 2 e 3 L. 247/2012 si deve dar conto che ragioni sistemiche hanno condotto il nostro ente previdenziale ad accedere alla tesi per cui l’avvocato sospeso facoltativamente, non esercitando la professione, debba essere cancellato dalla Cassa.
Giova poi dar conto, anche con riferimento al regime transitorio della delibera n.763 del 18/12/2014 del CdA che si riporta: "che il disposto di cui al primo comma dell'art. 12 del regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012, vada limitato alla sola ipotesi tipica ivi contemplata, di cancellazione da tutti gli Albi professionali non seguita da reiscrizione entro il successivo anno solare.
In caso di mera "sospensione" dall'Albo ordinario ex art. 20, secondo comma, legge 247/2012, si procederà a cancellazione dalla Cassa ex art. 6, primo comma, del citato regolamento con esonero dalla contribuzione a partire dal primo anno successivo a quello della "sospensione" ma fermo restando il pagamento dei contributi obbligatori relativi al periodo maturato in costanza di iscrizione alla cassa".
Passando all’altro istituto, previsto da Cassa Forense, l’art. 10 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della L. 247/2012 attribuisce, a tutti gli iscritti la facoltà, a determinate condizioni, di essere esonerati dal pagamento dei contributi minimi previsti per un determinato anno solare, fermo restando il riconoscimento dell’intero anno ai fini previdenziali, elevabile fino a tre volte per eventi successivi, come diremo.
Uno sguardo alle ipotesi per cui è concedibile il beneficio dell’esonero temporaneo, previste dall’art. 21, 7° della L. 247/2012 (che attiene la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell’esercizio professionale): a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa.
L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo; b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro; c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. L’istanza, per l’esonero dalla contribuzione minima, può essere presentata entro il termine di scadenza per il pagamento dei contributi minimi ordinari, ovvero entro il 30 settembre di ciascun anno.
L’istanza va presentata in forma telematica, utilizzando l’apposita procedura, effettuando l’accesso riservato alla posizione personale sul sito web della Cassa.
Non può tacersi che l’esonero riguarda solo i contributi minimi dell’anno mentre resta l’obbligo dei versamenti in autoliquidazione, ricavabili dal modello5 (fino al 2021 in ragione del 14,5% dell’effettivo reddito e del 4% dell’effettivo volume d’affari prodotti).
Risulta di meridiana evidenza che il beneficio massimo per l’iscritto si riscontra nel caso di redditi e volume d’affari pari a zero, ottenendo così la validità dell’intero anno ai fini previdenziali senza versare contributi, ad eccezione del contributo di maternità che resta in ogni caso dovuto.
In sintesi una sorta di bonus da “spendere” meditatamente con riferimento al momento in cui formulare la richiesta (meglio se all’inizio dell’anno senza ancora aver prodotto reddito professionale o almeno in misura minima).
Per maggiori approfondimenti su ciascuno dei due istituti trattati, rinvio a specifici contributi dei consiglieri Troianiello e Santi Geraci rinvenibili su precedenti numeri di CFNews. Prossimi alle vacanze, per molti immagino da consumare in località di mare, mi sovviene la storiella di Foster Wallace che narra di due giovani pesci che nuotano sereni e spensierati. A un certo punto incontrano un pesce più anziano proveniente dalla direzione opposta che chiede loro com’è l’acqua oggi?. I due giovani pesci proseguono per un poco finché, arrestandosi di colpo, uno guarda l’altro e stupito si domanda: «acqua? Che cos’è l’acqua?». Dunque si può dare per scontato ciò che ci sta intorno ma a patto di esserne coscienti.
Concludo con brevi notazioni per gli effetti ordinistici.
La sospensione volontaria dall’esercizio professionale, come introdotta dall’art. 20 n. 2 della legge n. 247/2012, non comporta anche la sospensione dall’iscrizione all’Albo, che rimane dunque confermata, con semplice annotazione della disposta sospensione volontaria dall’esercizio della professione non comportando il venire meno - fra gli altri - degli obblighi dell’iscritto di versare al COA il contributo annuale d’iscrizione, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo e di assolvere regolarmente gli obblighi di formazione continua (che discendono non già dall’esercizio della professione bensì dalla mera iscrizione all’Albo).
Aggiungasi che l’annotazione della sospensione volontaria non limita in alcun modo la potestà disciplinare del CDD nei confronti dell’iscritto, né sospende la trattazione dei fascicoli e procedimenti disciplinari eventualmente pendenti a suo carico.
Infine ai sensi dell’art. 12 della legge ordinamentale forense nulla dispone per coloro che si sospendono volontariamente o che sono stati sospesi. Di talché, si ritiene che gli avvocati che si troveranno in regime di sospensione dovranno comunque essere assicurati per la responsabilità civile per garantire i terzi anche per i sinistri, eventualmente riferibili ad attività poste in essere sino al periodo di sospensione, che in caso di polizza in regime claims made non sarebbero più assicurati.
Gli obblighi assicurativi, in ogni caso, risorgeranno al momento in cui l’avvocato iscritto riprenderà l’attività, cessando il periodo di sospensione.
Avv. Giovanni Cerri - Delegato Cassa Forense