La rottamazione delle liti tributarie e i conseguenti effetti in materia previdenziale

di Serena Mantegna

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Ciò mediante corresponsione del tributo e degli interessi, ma con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R. 602/73. Al di là degli aspetti procedurali del procedimento, disciplinati dai tredici commi del suddetto articolo, interessa chiarire eventuali risvolti previdenziali della norma, ossia se l’importo stabilito in sede di definizione agevolata avvenuta all’esito della lite tributaria, costituisca un nuovo imponibile contributivo, nonché, per l’effetto, una diversa base sulla quale calcolare il trattamento pensionistico, rispetto alla base (costituita dai redditi anno per anno dichiarati) sulla quale il trattamento è già stato calcolato. In tema di accertamenti tributari delle dichiarazioni reddituali, si è espressa nel 1990 la Suprema Corte (Cass., 29/11/1990, n. 11473), che ha sancito il principio dei “redditi dichiarati” quali unici redditi da prendere in considerazione come imponibile contributivo e la conseguente irrilevanza, in sede previdenziale, dei redditi successivamente accertati dal Fisco. Infatti, la legge sul “condono” dell’epoca (che veniva in rilievo nel caso di specie) aveva il solo scopo di definire – forfettariamente – il rapporto tributario, pertanto il rapporto previdenziale doveva rimanere ancorato ai redditi “originari”. Tale principio, come è noto, è previsto dall’art. 2 della Legge 576/80 e dal Regolamento della Cassa per le Prestazioni Previdenziali, che stabilisce i criteri per il calcolo della pensione, ancorati ai redditi “dichiarati”. Si è pronunciata, successivamente, anche la Corte Costituzionale (Corte Cost. 27/7/1992, n. 372), che ha dichiarato infondata la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L. 576/80 in relazione all’art. 36 Cost: esula dai meccanismi previdenziali la questione della rilevanza dei redditi successivamente accertati. In tema, vi è un precedente normativo, costituito dal D.LGS. 218/97, che recava disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale e che tuttavia prevedeva espressamente la rilevanza dell’accertamento per adesione rispetto ai contributi previdenziali: la base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali diventava quella accertata in sede tributaria, pur non rilevando a tutti gli altri effetti, sul presupposto che la base imponibile per i contributi previdenziali è comunque riconducibile all’imposta sui redditi. Difatti, la Corte d’Appello di Torino, con sent. 773 del 2012, indicava la finalità della suddetta norma quale finalità di armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale: la base imponibile rideterminata in ambito tributario deve valere anche in ambito previdenziale.


Il successivo D.L. 98/2011, sempre relativo a definizioni di accertamenti fiscali, invece, non ha specificato nulla riguardo agli effetti previdenziali e la giurisprudenza non è stata univoca e l’Inps, per parte sua, ha evidenziato, tramite Circolare, l’irrilevanza della lite tributaria ai fini dell’imponibile contributivo e del calcolo pensionistico. Occorre osservare che il suddetto Decreto Legge prevedeva che la lite con l’Amministrazione finanziaria si sarebbe potuta definire con il pagamento in misura proporzionale all’originaria pretesa. Ebbene, rimane da comprendere se la definizione prevista dall’art. 11 del D.L. n. 50 del 2017 abbia rilevanza in sede previdenziale (non si trascuri che la norma prevede che l’imposta è dovuta per l’intero preteso dall’Amministrazione finanziaria e non in misura proporzionale) e se, soprattutto, la definizione ottenuta sia automaticamente rilevante nei rapporti tra contribuente/iscritto e Cassa previdenziale, portando ad una automatica definizione dell’eventuale controversia pendente innanzi al Tribunale del Lavoro in ordine ad accertamenti contributivi. A tale riguardo, non può sottacersi che, pur trattandosi di norma avente essenzialmente carattere processuale - in particolare, è stata inserita nel capo II del decreto legge relativo alla giustizia tributaria -, la ratio è senza meno individuabile nella necessità per lo Stato di stimolare la definizione delle liti tributarie pendenti all’evidente scopo di assicurare maggiori flussi di cassa in favore della finanza pubblica e, al contempo, di alleggerire il contenzioso tributario; purtuttavia, nel silenzio del legislatore, si dovrebbe ritenere che, poiché si tratta, in tal caso, di definizione agevolata con la previsione del pagamento da parte del contribuente dell’imposta accertata per l’intero, non si possano escludere effetti sul piano previdenziale, in quanto il contribuente, esplicitamente, consente alla ridefinizione del proprio reddito suscettibile di imposizione.

Dott.ssa Serena Mantegna - Tirocinante Ufficio Legale Cassa Forense

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