La riforma dell'ordinamento professionale

di Santi Geraci

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In particolare, per quanto riguarda la previdenza, suscita perplessità l'interpretazione dell'art. 21, co. 8-9-10: "8- L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza forense. 9- La Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza Forense, con proprio regolamento determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. 10- Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense".
In particolare, mentre è pacifico che la Cassa debba, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, emanare il regolamento con il quale determinare i contributi minimi dovuti dagli avvocati che non raggiungono i parametri reddituali ed eventuali condizioni di diminuzione o di esenzione, è controverso se detti avvocati (oggi oltre 56 mila) debbano essere iscritti di ufficio con decorrenza dal 2 febbraio, data di entrata in vigore della legge, ovvero se l'iscrizione debba avvenire a domanda e dopo l'emanazione del regolamento di cui all'art. 21 comma 9.
La soluzione non è di poco conto, atteso che laddove si acceda alla prima ipotesi detti avvocati sono automaticamente iscritti alla Cassa con i relativi diritti ed obblighi, mentre nel secondo caso l'iscrizione avverrà successivamente e solamente dopo la presentazione della domanda con conseguente slittamento dei diritti ed obblighi.


Si tralascia di considerare una terza ipotesi e cioè quella, pur sostenuta da alcuni, secondo cui l'iscrizione avviene a domanda e retroagisce alla data di entrata in vigore della legge. Infatti tale ipotesi innescherebbe, inevitabilmente, problematiche di non facile soluzione. Solo a titolo esemplificativo si evidenzia che in tale ipotetica situazione gli obblighi retroagirebbero al 2 febbraio (versamento contributi), mentre i diritti nelle more maturati andrebbero irrimediabilmente perduti (assistenza, elettorato attivo, polizza sanitaria, convenzioni).
Si ritiene, pertanto, non percorribile detta ipotesi.
Allora vediamo di esaminare le prime due ipotesi:
a) Coloro che accedono all'interpretazione dell'iscrizione a domanda sostengono a supporto del loro convincimento che l'art. 1 comma 3 stabilisce "all'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati... della Cassa nazionale di previdenza forense..." e che l'art. 65 comma 1 stabilisce che "Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti e non abrogate, anche se non richiamate". E poiché l'art. 21 comma 9 demanda alla Cassa l'emanazione del regolamento per la determinazione dei minimi contributivi, fino alla detta data, le disposizioni contenute dalla legge non entrerebbero in vigore. Sostengono, ancora che non sarebbe possibile iscrivere di ufficio alla data del 2 febbraio i 56 mila non iscritti in quanto per gli stessi scatterebbero immediatamente i diritti senza versamento di alcun contributo che potrà essere versato solamente dopo l'emanazione del regolamento. Rilevano, infine, che in base ai regolamenti vigenti, l'iscrizione alla Cassa avviene a domanda e solo nel caso di superamento dei parametri reddituali a cui non segue la domanda di iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del superamento dei parametri, avviene la iscrizione di ufficio, con le relative sanzioni.


b) I sostenitori, invece, dell'iscrizione di ufficio alla data di entrata in vigore della legge sostengono che: il comma 8 dell'art. 21 è chiaro ed inequivoco e non si può prestare ad interpretazione alcuna; tra l'altro, lo stesso è correlato strettamente al comma 10, anch'esso chiaro ed inequivoco, che esclude ogni iscrizione ad altra forma di previdenza. Ritengono, altresì, che l'art. 1 comma 3 e l'art. 65 comma 1 non possono che riferirsi a quelle situazioni previste dalla legge che necessitano l'emanazione di regolamenti, ma non certamente tutte le altre ipotesi che tale necessità non prevedono (ad esempio tale ipotesi sussiste per quanto concerne l'entità dei contributi da versare subordinati all'emanazione del regolamento previsto al comma 9 dell'art. 21, ma non certamente alla iscrizione ed alla preclusione di ogni altra forma di previdenza). Sostengono, ancora, che per quanto riguarda l'immediata insorgenza dei diritti e la successiva insorgenza dell'obbligo contributivo, che la detta situazione è identica alla attuale situazione relativa alla prima iscrizione e, quindi, nulla di diverso (chi si iscriveva, prima dell'entrata in vigore della legge e chi tuttora si iscrive a domanda, matura immediatamente i diritti sopra enunciati, mentre comincia a versare i contributi molto più in là e spesso l'anno successivo alla domanda stessa, ancorché dalla data della domanda). Sostengono, inoltre, che l'iscrizione a domanda era prevista perché insita nella facoltatività non raggiungendosi i parametri minimi, ma a seguito della contestualità tra iscrizione all'albo ed iscrizione alla Cassa, la predetta norma regolamentare è superata, nonché in contrasto con la previsione di legge ed anche perché a seguito della mancata presentazione della domanda dovrebbero scattare le relative sanzioni, il che appare veramente inverosimile. Sostengono, infine, che laddove si accedesse alla prima ipotesi si escluderebbero 56 mila avvocati dall'elettorato attivo (le elezioni sono state indette il 4 febbraio).
Come si vede motivazioni a base dell'una e dell'altra tesi.


Proprio in considerazione di tale incertezza e nel rispetto di tutta l'avvocatura il Presidente della Cassa, l'Avv. Alberto Bagnoli, ha invitato tutti i presidenti degli Ordini, l'O.U.A. e le associazioni maggiormente rappresentative, ad un incontro a Roma nell'Auditorium "Riccardo Scocozza" per il 22 febbraio al fine di raccogliere idee e suggerimenti per il di più a praticarsi di competenza della Cassa stessa. Nelle more lo stesso Presidente ha diramato un comunicato visionabile sul sito della Cassa (www.cassaforense.it) con il quale ha precisato che "In attesa dell'emanando regolamento previsto dal cit. comma 9 e della sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, quindi, non sarà richiesto il pagamento di alcun contributo minimo previdenziale da parte degli iscritti agli Albi, che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013".
Almeno, nell'incertezza interpretativa della legge, una buona notizia, quantomeno .... allo stato.

Avv. Santi Geraci - Consigliere di Amministrazione di Cassa Forense

 

 

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