La retrodatazione
21/05/2012
Stampa la paginaDetta facoltà si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta, da formulare nella domanda di iscrizione, utilizzando e compilando il modello reperibile sul sito: www.cassaforense.it alla voce “modulistica”.
Sono retrodatabili l’anno o gli anni di praticantato con patrocinio fino ad un massimo di sei, al primo anno di iscrizione all’albo avvocati, al secondo ed al terzo anno, purché, relativamente a questi ultimi due, vi sia una produzione di reddito professionale di qualsiasi entità.
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione dovranno essere indicati, espressamente, gli anni per i quali si chiede l’iscrizione retroattiva. Tale indicazione, però, può essere modificata con apposita interpellanza da inoltrare alla Giunta esecutiva e cioè potrà essere aumentato o ridotto il periodo per il quale viene richiesta la retrodatazione, entro sei mesi dalla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ed ammissione alla retrodatazione.
Tale beneficio è accordato per venire il più possibile incontro ai giovani colleghi che forse, dopo una maggiore e migliore verifica delle proprie risorse economiche, potrebbero ritenere, anche in un momento successivo alla richiesta ed entro sei mesi dalla comunicazione, conveniente ed utile, investire, proprio nella previdenza, eventuali compensi professionali inaspettati, richiedendo ulteriori anni da retrodatare, oppure rinunciare a quelli già richiesti.
La richiesta di retrodatazione e, quindi, la possibilità di accumulare anni utili ai fini della continuità contributiva, ha un costo. Detto costo è, comunque, conveniente e molto contenuto.
Infatti, il costo della contribuzione al quale è tenuto il professionista è identico a quello originariamente previsto per l’anno di riferimento, con l’incremento di modesti interessi che vengono precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l’iscrizione fosse avvenuta all’inizio del periodo di retrodatazione.
Il pagamento, a pena di decadenza dal relativo diritto, deve essere corrisposto dal professionista, entro sei mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della domanda, in unica soluzione. In alternativa, qualora l’importo del contributo dovuto per il periodo richiesto in retrodatazione, superi € 2.000,00, su richiesta dell’interessato, la Giunta esecutiva può concedere per il pagamento, una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l’aggiunta di ulteriori interessi pari al 2,75 annui ex art 13 legge 141/1992.
Brevemente ed a mero titolo esemplificativo formuliamo l'ipotesi in cui oggi 2012 un professionista avvocato dal 2008 e praticante con patrocinio dal 2007 decidesse di iscriversi a Cassa Forense.
Succederebbe che, presentando la semplice domanda di iscrizione, non potrebbe godere dei benefici accordati agli avvocati infra trentacinquenni.
Come è noto, gli infra trentacinquenni che si iscrivono alla Cassa per la prima volta, usufruiscono di particolari agevolazioni quali pagamento del contributo soggettivo e modulare minimo al 50% per i primi cinque anni, la riduzione dei minimi reddituali, ai fini della prova della continuità professionale, per i primi otto anni (1 anno qualsiasi reddito, anche zero, secondo e terzo anno qualsiasi reddito purché vi sia, quarto – ottavo anno 50% dei redditi minimi previsti dal Comitato dei Delegati).
Ebbene, se, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, quel professionista di 38 anni decidesse di usufruire dell’istituto della retrodatazione e richiedesse di retrodatare i tre anni di iscrizione all’albo degli avvocati e l’anno di praticantato con patrocinio, farà, nella sussistenza dei presupposti, decorrere la sua iscrizione dal 2007, data in cui aveva 34 anni ed usufruirà dei benefici previsti per gli infra trentacinquenni, sopra enunciati.
Analogamente se dovesse richiedere la retrodatazione solo per l’anno di praticantato con patrocinio, senza richiedere la retrodatazione degli anni di avvocato.
L’istituto della retrodatazione, per concludere, permette di conseguire, con costi contenuti, anni validi a tutti gli effetti, ai fini pensionistici, “ringiovanendo” figurativamente l’età professionale dell'avvocato, con consequenziali benefici connessi proprio all’età, non di poco conto.
Cecilia Barilli - Delegata di Cassa Forense