La pensione degli sportivi professionisti

di Leonardo Carbone

Stampa la pagina
foto

Prima di illustrare la peculiare disciplina previdenziale degli sportivi professionisti, è opportuno “sapere” chi sono gli sportivi professionisti.

La tutela degli sportivi professionisti è stata riconosciuta con la legge 14.6.1973 n.366, che ha esteso la tutela previdenziale alle seguenti categorie:

- giocatori di calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate alla FIGC e che svolgono la loro attività in campionati di serie A,B e C;

- allenatori di calcio vincolati con società sportive affiliate alla medesima Federazione e che svolgono professionalmente la loro attività in campionati di divisione nazionale;

-  allenatori federali che operano direttamente alle dipendenze della FIGC.

L’art.9, comma 1, della l.n. 91/1981 ha successivamente esteso l’assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a tutti gli altri sportivi professionisti così come individuati dall’art.2 della medesima norma. Sono così considerati sportivi professionisti, secondo tale norma “Gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

Nell’ambito delle discipline sportive regolamentate dal CONI, le Federazioni con obbligo di iscrizione all’ente previdenziale (ex Enpals) sono le seguenti:

- Calcio: serie A,B,C maschile;

- Ciclismo: gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo;

- Golf;

- Motociclismo: velocità e motocross;

- Pallacanestro: serie A1 e A2 maschile;

- Pugilato: I,II e III serie nelle 15 categorie di peso.

Individuati i soggetti assicurati, quali sono i requisiti e le regole degli sportivi professionisti per l’accesso alla pensione?

Sui requisiti di accesso alla pensione (e criteri di calcolo) da parte degli sportivi professionisti, occorre distinguere i professionisti in questione in due gruppi:

a) il primo gruppo è costituito dagli gli sportivi professionisti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti alla data del 31.12.1995;

b) il secondo gruppo è costituito dagli sportivi professionisti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, a decorrere dal 1.1.1996.

Il primo gruppo (a) ha diritto alla pensione di vecchiaia anticipata all’età di 54 anni (52 per le donne) unitamente a 20 anni di assicurazione e contribuzione, purchè il requisito contributivo sia stato perfezionato utilizzando solo la contribuzione accreditata preso il Fondo Pensione Sportivi Professionisti con la qualifica di professionista sportivo.

Il secondo gruppo (b) ha diritto alla pensione secondo quanto previsto dalla legge Fornero e cioè o con 64 anni di età, unitamente a 20 anni di contribuzione e assicurazione e importo pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, o con 67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione e l’assicurazione e importo pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, oppure con 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione e assicurazione o con 42 anni e 10 mesi di contribuzione e assicurazione a prescindere dall’età anagrafica (41 anni e 10 mesi le donne).

Occorre evidenziare, comunque, che i professionisti sportivi, possono applicare una riduzione di un anno ogni 4 anni di effettiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica entro un massimo di cinque anni.

Avv. Leonardo Carbone – Direttore Responsabile di CfNews.it


Altri in PREVIDENZA