La nuova forma di pagamento del riscatto
23/03/2015
Stampa la paginaLe novità introdotte, particolarmente agli artt 4, 7 e 7 bis, riguardano sopratutto le modalità di pagamento dell'onere del riscatto.
Nella originaria formulazione del Regolamento per il riscatto di cui all'art. 24 della legge 141/1992, era previsto che l'onere del riscatto andava corrisposto nel termine massimo di cinque anni ed il tasso di interesse applicato sulla rateizzazione era del 4%.
Con le modifiche apportate, i colleghi che ne faranno richiesta potranno rateizzare l'onere del riscatto in dieci anni ed in ogni caso pagheranno meno interessi di quanto avvenuto finora. Infatti, gli interessi dovuti saranno calcolati nella misura del 2,75% annuo e detto tasso non subirà variazioni, rimanendo costante per l'intera durata della rateizzazione. Ancora, le nuove norme saranno applicabili, a richiesta dell'iscritto, anche alle domande di riscatto già presentate ed esitate, per le quali non sia ancora scaduto il termine per il pagamento della prima rata.
Inoltre Cassa Forense, nella continua attività di mettere a disposizione degli iscritti sempre maggiori servizi interattivi, ha attivato, sin dal 2 marzo del corrente anno, la possibilità di inoltrare le domande di riscatto con modalità "on line".
L'inoltro delle domande in via telematica, comporterà da un lato l'indubbio risparmio dei costi legati alla tradizionale spedizione postale e, dall'altro, una notevole riduzione dei tempi di evasione delle istruttorie ed un miglior monitoraggio nella fase di lavorazione delle pratiche, atteso che, alle domande inoltrate in via telematica, verrà dedicato un canale preferenziale che consentirà un più rapido esame da parte del servizio competente.
L'istituto del riscatto è particolarmente favorevole per gli iscritti. Essi, infatti, potranno aumentare l'anzianità di iscrizione e contribuzione per gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto ed inoltre le somme corrisposte sono interamente deducibili, con conseguente utilità ai fini fiscali. Gli anni per i quali è possibile esercitare il riscatto sono rimasti immutati e si riferiscono al corso di laurea, al praticantato con o senza patrocinio, nonché al servizio militare eventualmente prestato.
Possiamo, senza paura di smentita, concludere affermando che un altro tassello, in favore dell'avvocatura, in questo particolare momento di grande difficoltà in cui versano i liberi professionisti italiani a causa della nota crisi economica, è stato aggiunto.
In meno di due anni abbiamo approvato il regolamento per i contributi, il nuovo regolamento sull'assistenza ed ora abbiamo avuto, da parte dei Ministeri Vigilanti, il via libera per quello relativo al riscatto.
Certamente quanto abbiamo già fatto potrà essere migliorato, ma siamo sicuri e ne siamo fermamente convinti, che la direzione intrapresa è quella giusta ed è su questa strada che dobbiamo continuare per svolgere al meglio il mandato che ci avete attribuito, nel Vostro e nel Nostro interesse e nell'interesse dell'avvocatura.
Avv. Cecilia Barilli – Delegata di Cassa Forense