LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

di Filippo Mengucci

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Le differenze della deducibilità tra professionisti in regime ordinario e professionisti in regime forfettario

I contributi versati alla Cassa Forense  sono deducibili ai fini fiscali.

Tale deducibilità non riguarda solo quelli obbligatori ma si estende anche a quelli facoltativi, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 917/1986 comma 1 lettera e) che indica quali contributi previdenziali ed assistenziali siano deducibili dal reddito complessivo. 

Sono pertanto deducibili il contributo  soggettivo, calcolato in percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF,  il contributo di maternità, nonché tutti i contributi volontari versati con riferimento a: retrodatazione; riscatto degli anni di laurea e del servizio militare;  ricongiunzione; contributo modulare volontario; 

Per tali contributi non è previsto un limite massimo di deducibilità ma vale il regime di cassa. 

Non è invece ammesso in deduzione il contributo integrativo in quanto non risulta effettivamente a carico del professionista. L’onere è infatti addebitato in fattura al cliente/richiedente la prestazione, per poi essere versato alla Cassa Forense. Non concorrendo alla formazione del reddito imponibile IRPEF del professionista, l’onere è indeducibile dal reddito complessivo.

Con riferimento ai contribuenti che adottano il c.d. “regime forfetario” (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014), o la c.d. “di flat tax” di cui all’ articolo 1, comma 55 Legge 145/2018 , la deduzione dei contributi previdenziali avviene, diversamente, al momento della determinazione del reddito, secondo particolari regole previste per tali regimi agevolati 

In particolare, per il Modello Unico 2019 relativo al periodo di imposta 2018, nel caso in cui il contribuente forfettario abbia dichiarato un reddito (rigo LM6 positivo), al rigo LM7 può essere indicato l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nel 2018 (a casse previdenziali di appartenenza, gestione separata ex L.335/95  Inps IVS, ecc.)

Ai fini della deduzione per l’anno di imposta 2018 si indicano pertanto in tale rigo solo i contributi obbligatori (e non anche i modulari versati facoltativamente alle casse di previdenza). 

Ciò si deduce dal comma 64 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che non contempla tra i contributi deducibili “quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi”.

Pertanto qualora l’importo dei contributi del professionista in regime forfettario risulti superiore al reddito che ha dichiarato, si limitano a capienza in detto quadro LM49 e l’eccedenza può essere dedotta solo nel rigo RP21

Ne consegue che per poter recuperare l’onere sostenuto portando a deduzione la parte di contributi eccedenti, deve necessariamente esservi base imponibile per l’IRPEF in ordinaria.

In mancanza di reddito imponibile IRPEF, ove il contribuente dichiarasse solo redditi da professione determinati con i regimi agevolati di cui sopra, l’onere eccedentario non rileva.

Quindi i contribuenti minimi/forfait sfuggono al principio generale secondo cui i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito complessivo e non da quello d’impresa o di lavoro autonomo.  Infatti, con riferimento a questi ultimi, merita di essere ricordato che i contributi devono essere dedotti, innanzi tutto, dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo, e solo per la parte che non trova capienza, è possibile procedere con la deduzione dal reddito complessivo. 

In assenza di altri redditi, per il professionista che segue detti regimi agevolati non sarà pertanto possibile fruire di alcun vantaggio fiscale derivante dal versamento dei contributi eccedentari o facoltativi in quanto il predetto rigo RP21 è riferito ad oneri che si deducono dal reddito complessivo e  non dai redditi agevolati per effetto di “flat-tax”. 

Solo soggiacendo alle regole IVA ordinarie, alla tenuta delle scritture contabili ed ai sistemi di controllo statistico parametrico degli ISA (indici sintetici di affidabilità), il reddito professionale sarà determinato su base analitica (e non a forfait) e, quindi, tassato con la progressività IRPEF. In tale caso, il maggiore versamento previdenziale operato a livello facoltativo godrà della prevista deduzione fiscale ed il professionista avrà conseguito il massimo vantaggio possibile per effetto dell’attenuazione dell’incidenza fiscale di periodo proprio in concomitanza con l’effetto incrementale del proprio montante contributivo.

Avv. Filippo Mengucci - Foro di Roma 

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