L’istituto del riscatto nella previdenza forense
10/10/2017
Stampa la paginaQuali anni sono riscattabili? Quelli della durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, del servizio di leva militare o civile per un massimo di due anni e quelli della pratica forense, con o senza abilitazione al patrocinio, per un massimo di tre anni. Non possono formare oggetto di riscatto annualità già coperte da iscrizione ad altro Ente previdenziale o per le quali l’iscritto ha già usufruito del riscatto presso altra gestione previdenziale.
A chi giova il riscatto? A tutti ed, in particolare, a coloro che non hanno una anzianità contributiva adeguata all’età anagrafica. Quindi farà bene ad avvalersi dell’istituto chi, senza aver prima maturato un’adeguata anzianità contributiva presso un’altra gestione previdenziale, ha ritardato l’iscrizione a Cassa Forense.
Qualche esempio, in base alla normativa vigente, aiuterà nella comprensione:
- Per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia dal 2021 saranno necessari almeno 35 anni di contribuzione e 70 anni di età. Ne consegue che chi si è iscritto alla Cassa dopo i 36 anni al raggiungimento dell’anzianità anagrafica non avrà maturato (anche) l’anzianità contributiva;
- Si potrà anticipare l’età pensionabile a 65 anni, sia pure con una decurtazione dell’importo della pensione pari al 5% per ogni anno di anticipo, ma saranno comunque necessari 35 anni di anzianità contributiva. Di conseguenza tale facoltà sarà preclusa a chi si è iscritto alla Cassa dopo i 31 anni;
- Si potrà percepire la pensione di vecchiaia a 65 anni, senza penalità alcuna, soltanto se al raggiungimento di quella anzianità anagrafica si siano maturati almeno 40 anni di anzianità contributiva. Tale “obiettivo” potrà essere realizzato soltanto chi si sia iscritto alla Cassa non oltre i 26 anni;
- Dal 2021 si potrà maturare il diritto alla pensione di anzianità (con conseguente cancellazione dall’albo) già a 62 anni, ma occorreranno 40 anni di anzianità contributiva. Per riservarsi tale facoltà sarà necessario dunque iscriversi già dal primo anno di praticantato, oppure, entro sei mesi dalla prima iscrizione alla Cassa, chiedere l’iscrizione retroattiva fino a ricomprendervi il primo anno di pratica legale.
In tutti questi casi, chi non ha precedenti periodi di anzianità previdenziale da poter utilizzare, non potrà che ricorrere all’istituto del riscatto.
Chi può chiedere il riscatto? Tutti gli iscritti alla Cassa, sempre che siano in regola sia da un punto di vista dichiarativo che contributivo. Potranno presentare domanda di riscatto anche:
- I cancellati dalla Cassa che abbiano conservato il diritto alla pensione di vecchiaia;
- I titolari di pensione di inabilità erogata dalla Cassa;
- I superstiti dell’iscritto che possano, tramite il riscatto, conseguire il diritto alla pensione indiretta.
Come si fa la domanda di riscatto? On-line dal sito di Cassa Forense, accedendo alla propria posizione personale e seguendo l’apposita procedura guidata, oppure inviando (per a) mezzo raccomandata a.r. l’apposito modulo (scaricabile dal sito di Cassa Forense) al Servizio Istruttorie Previdenziali dell’Ente.
Come si calcola l’onere del riscatto? Il calcolo dell’onere è molto agevole, basta accedere al sito internet di Cassa Forense e, dalla propria posizione personale, procedere alla simulazione. L’onere, in buona sostanza, dipende dall’età del richiedente al momento della domanda (è inversamente proporzionale all’età dell’iscritto) e dalla media dei redditi professionali dichiarati a Cassa Forense nei quindici anni antecedenti la domanda. Va da sé che per i neo iscritti, che non hanno uno storico di redditi professionali da prendere a base di calcolo, per i primi anni si calcolerà l’onere di base, dato dalla somma dei contributi soggettivo ed integrativo minimo dell’anno della domanda.
Si può rateizzare il pagamento? Il Comitato dei Delegati di Cassa, con delibera del 19.12.2014, ha portato la rateazione, prima possibile in cinque anni, fino ad un massimo di dieci anni, con interessi al tasso fisso del 2,75% annuo (ovvero nella misura fissata dal tasso di interesse legale vigente al momento della presentazione della domanda, se superiore). Ricevuta la comunicazione di Cassa Forense di ammissione al beneficio l’iscritto può pagare in unica soluzione nel termine assegnato oppure, a sua scelta, versare una somma in acconto e chiedere il rateizzo, oppure ancora chiedere il rateizzo da due a dieci annualità, in base alle sue esigenze e disponibilità. Ovviamente, poichè il riscatto viene valorizzato soltanto a pagamento ultimato, chi inoltra la domanda in prossimità del pensionamento per utilizzare questi anni dovrà chiedere un rateizzo calibrato con questa esigenza o, comunque, provvedere al pagamento del saldo dovuto prima di essere ammesso al trattamento.
Il riscatto è rinunciabile? E’ da dire che, una volta eseguito il pagamento del relativo onere, il riscatto è irrinunciabile sia da parte dell’iscritto che dei suoi eredi. Se invece, dopo la delibera di Giunta di ammissione al riscatto, il pagamento non viene eseguito nel termine, il richiedente decade, salva la possibilità di presentare una nuova domanda (con oneri ricalcolati). Se invece si inizia a pagare ma non si completa il pagamento le rate fino a quel momento versate, ove utili a completare il pagamento di una o più annualità, vengono trattenute e gli anni validati; l’eventuale residuo sarà invece restituito all’iscritto o ai suoi eredi. Se le rate versate non sono sufficienti a coprire nemmeno una annualità gli importi versati saranno restituiti.
C’è una convenienza fiscale pagando l’onere del riscatto? Gli oneri versati a titolo di riscatto sono interamente deducibili ex art. 10 primo comma del d.p.r. 917/1986; tali versamenti, pertanto, vanno a ridurre in proporzione l’imponibile ai fini IRPEF. Di conseguenza l’istituto valutato nel suo insieme, da grandi vantaggi perché aumenta l’anzianità contributiva e, dunque, l’importo del trattamento pensionistico, può valere a raggiungere o anticipare il momento del pensionamento e, non in ultimo, consente un risparmio fiscale.
Avv. Francesco Maione - Delegato Cassa Forense