Intervento del Presidente al Congresso straordinario

di Alberto Bagnoli

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La gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità triennale (art. 2 cit.). Tali provvedimenti sono sottoposti alla vigilanza ministeriale.
L’art. 3 comma 12 della legge 335/1995, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge 296/2006 (che ha confermato l’autonomia degli enti previdenziali privati), ha previsto che l’equilibrio di bilancio va assicurato garantendo la stabilità della gestione previdenziale per un arco non inferiore a 30 anni (in luogo dei 15 anni previsti nel 1995), avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità maturate.
Il medesimo art. 3 prevede che gli enti previdenziali privati possono optare per l’adozione del sistema contributivo, come definito dalla legge stessa.
Nell’esercizio della propria autonomia, Cassa Forense ha adottato i propri bilanci tecnici triennali e quelli d’esercizio, nel rispetto di questi principi e regole normative, e quindi ha varato la riforma strutturale del sistema previdenziale del 2010 (approvata dai Ministeri vigilanti).
Non ha optato per il sistema contributivo della legge 335/1995, ma ha profondamente innovato il vigente sistema retributivo, estendendo il calcolo della pensione di vecchiaia sui redditi maturati dall’iscritto nell’arco dell’intera vita professionale, esclusi i peggiori cinque anni.


Ha altresì innalzato l’età pensionabile a 70 anni dal 2021 (con 35 anni di anzianità contributiva), e con alcuni aumenti contributivi ha mantenuto i livelli di adeguatezza delle prestazioni e di solidarietà intercategoriale a livelli impensabili in un sistema puramente contributivo.
Rispetto ai sistemi vigenti e diversificati in vigore negli altri enti, la riforma di Cassa Forense si caratterizza dunque per la specificità delle misure introdotte (aumento età pensionabile, disincentivo al pensionamento anticipato, eliminazione supplementi di pensione, quota modulare della pensione), che sono in gran parte coincidenti con gli stessi obiettivi della previdenza pubblica.
Dall’ultimo bilancio tecnico della Cassa al 31.12.2009, per gli anni 2010-2059 (e cioè 50 anni, come richiesto tendenzialmente dal d.m. 29.11.2007), redatto secondo i parametri ministeriali, risulta che il saldo totale è positivo fino al 2041, e il patrimonio di Cassa Forense è sempre positivo.
In base al bilancio specifico, redatto prudenzialmente con criteri più stringenti rispetto a quelli ministeriali, il saldo totale è comunque positivo fino al 2039 ed il patrimonio fino al 2056. Su tale impianto è intervenuto il disposto dell’art. 24 comma 24 del d.l. 201/11, conv. in legge 214/2011, in base al quale Cassa Forense e gli altri enti previdenziali devono adottare entro il 30.9.2012 misure volte ad assicurare l’equilibrio di bilancio per un arco di 50 anni, in luogo di 30, e per di più facendo riferimento soltanto al saldo previdenziale (entrate contributive e prestazioni), senza tener conto dei patrimoni e del loro rendimento, come invece richiesto dai principi in materia.
La norma prevede che, in caso di non approvazione ministeriale di tali misure, dal 1° gennaio 2012 si applicherà automaticamente il sistema contributivo con il pro rata.
Con deliberato del 16 dicembre 2011 il Comitato dei delegati di Cassa Forense ha espresso la sua netta contrarietà a tale intervento legislativo, perché tecnicamente inaccettabile e volto a scardinare un sistema, recentemente riformato, che assicura già la stabilità di lungo periodo, ferma rimanendo la necessità di un costante monitoraggio garantito dai futuri bilanci tecnici triennali.


Muovendo dall’affermazione che Cassa Forense non elargisce privilegi, ma fonda il suo sistema sulla solidarietà, il Comitato ha ribadito di opporsi al grave sacrificio della propria autonomia e di voler perseguire, con la stabilità finanziaria, la tutela delle fasce più deboli, che sarebbero invece colpite dall’inevitabile aumento della contribuzione, peraltro in un momento di gravissima crisi della professione forense.
Al fine di non eludere il disposto normativo, Cassa Forense ha comunque tempestivamente attivato sia le procedure per un’anticipata formazione del bilancio tecnico previsivo alla data del 31.12.2011, sia la costituzione di una commissione di studio, composta da delegati, con l’ausilio di un professionista attuario, sulle eventuali misure da adottare ai fini del raggiungimento della stabilità finanziaria a 50 anni, e quindi da sottoporre alla discussione ed all’approvazione del Comitato entro il prescritto termine di settembre 2012.
Il confronto sulla problematica sarà aperto agli Ordini ed alle Associazioni forensi.
A tutt’oggi lo studio delle proposte è condizionato fortemente dall’assenza di indicazione precisa dei parametri da considerare da parte del Ministero del Lavoro, nonostante gli annunci fatti anche in sede parlamentare.
Il tema della previdenza forense è tra quelli che saranno trattati al Congresso straordinario.
Si auspica che all’esito del dibattito, scevro da pregiudiziali ideologiche, l’Avvocatura voglia:
- riaffermare l’autonomia e capacità gestionale del proprio ente previdenziale, che (pur nel grave momento di crisi della professione forense e del sistema giustizia, non affrontato con efficaci misure governative, ed anzi aggravato dalle c.d. liberalizzazioni) intende affrontare responsabilmente la tutela dei diritti ed interessi previdenziali della categoria, conservando il proprio impianto solidaristico ed incentivando il sostegno alle fasce deboli, in un quadro di misure che debbano necessariamente contemperare la sostenibilità finanziaria con la sostenibilità sociale del sistema previdenziale;
- ribadire la specificità non solo della propria professione, quale soggetto della giurisdizione, ma anche del proprio sistema previdenziale, che si caratterizza per la rispondenza degli istituti vigenti alle esigenze delle varie componenti al proprio interno.

Alberto Bagnoli

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