Il travagliato iter giudiziario del regolamento elettorale
23/01/2015
Stampa la paginaPer vero fin dall’emanazione del Regolamento si sono levate forti le critiche di alcune associazioni, in particolare dell’AIGA, dell’ANAI e dell’ANF e di singoli avvocati che hanno visto, sostanzialmente, nella disciplina un vulnus per la tutela delle minoranze, essendo stata, invece, disciplinata la tutela della differenza di genere.
Altre obiezioni da parte di dette associazioni riguardavano alcuni aspetti della tutela della differenza di genere, l’utilizzo di liste predisposte con l’intera rappresentazione numerica dei consiglieri da eleggere e la segretezza del voto.
Avverso il Regolamento vennero proposti atti di opposizione al TAR Lazio in cui veniva chiesta anche la sospensione cautelare della efficacia esecutiva del Regolamento per il danno dovuto all’imminenza delle elezioni già programmate da quasi tutti i COA d’Italia.
Con decreto n. 6538/14 il Pres. Relatore, dott. Tosti nel rigettare la richiesta cautelare precisava però la vigenza dell’art. 28 co. 3 della legge 247/12 passando la data del 14/1/15 per la discussione della sospensiva, ingenerando così non pochi dubbi sulla portata di tale puntualizzazione.
Su istanza della ricorrente ANAI e di numerosi ricorrenti che chiedevano il riesame del provvedimento di rigetto della cautela il medesimo Pres. Tosti, attesa la circostanza che alcuni ordini erano in procinto di votare e che non fosse possibile accedere alla richiesta di anticipazione di udienza proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero e tenuto conto altresì della circolare Ministeriale con la quale il Ministro aveva invitato gli Ordini, prudenzialmente, a differire le elezioni in attesa del 14/1/15, sospendeva l’efficacia del Regolamento fino al 14/1/2015, confermando per tale data l’udienza collegiale per la disamina della sospensiva.
A tale udienza del 14/1/2015 dopo ampio dibattito tra le parti contendenti il TAR Lazio, con tre motivatissimi provvedimenti di identico tenore rigettava la sospensiva, confermando la rispondenza del Regolamento alla legge 247/12, il rispetto del principio di tutela della differenza di genere e della segretezza del voto, la liceità dell’esprimere tante preferenze quanti sono i componenti del Consiglio da eleggere, e di votare con voto di lista quando la lista ha all’interno entrambi i generi tra i candidati, rimettendo al merito la pronunzia sull’inammissibilità dei ricorsi, atteso che essi erano stati presentati prima che il risultato dello spoglio potesse confermare se effettivamente la norma regolamentare impugnata avesse creato un vulnus alle minoranze.
I provvedimenti sopra richiamati risolvono i numerosi dubbi e quesiti che aleggiavano tra gli avvocati e hanno dato al Ministero la possibilità di emanare una stringata nota nei giorni immediatamente seguenti la pubblicazione delle Ordinanze, in cui si invitano i Consigli dell’Ordine ad indire senz’altro indugio le elezioni.
Avv. Francesco Notari – Delegato di Cassa Forense