Il “Testo Unico” della Previdenza Forense

di Leonardo Carbone

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A seguito della delibera del Comitato dei delegati del 21 febbraio 2020, ed alla successiva approvazione ministeriale (e la imminente pubblicazione in Gazzetta ufficiale), a decorrere dal 1 gennaio 2021 entrerà in vigore il Regolamento unico della previdenza forense.

Si tratta di un vero e proprio testo unico della previdenza forense (di ben 88 articoli),in quanto con tale Regolamento sono abrogati i vari regolamenti (ben 10) che disciplinavano la previdenza forense, con evidenti difficoltà dell’operatore nel “trovare” la norma da applicare al caso concreto.

Ancora una volta la Previdenza forense fa da apripista alle previdenze categoriali dei liberi professionisti, in quanto è l’unico ente previdenziale categoriale che è riuscito ad emanare un regolamento unico che disciplina l’intera materia previdenziale degli avvocati.

 Per conoscere le norme regolamentari disciplinanti una specifica materia, non è più necessario andare alla ricerca del regolamento “spulciando” fra i dieci in vigore (fino al 31.12.2020). 

  L’art.88 del citato Regolamento unico della previdenza forense espressamente statuisce che con l’entrata in vigore del Regolamento unico (1 gennaio 2021) sono abrogate le seguenti norme regolamentari:

  1. Regolamento per le prestazioni previdenziali;
  2. Regolamento dei contributi;
  3. Regolamento di attuazione dell’art.21, commi 8 e 9, legge n.247/2012;
  4. Regolamento per l’accertamento della inabilità e dell’invalidità;
  5. Regolamento di esecuzione dell’art. 22 della legge 20.9.1980 n.576;
  6. Regolamento per il riscatto di cui all’art.24 della legge 11 febbraio 1992 n.141;
  7. Regolamento per la disicplina delle sanzioni;
  8. Regolamento recupero anni inefficai per contribuzione prescritta;
  9. Regolamento per la determinazione del periodo di riferimento da prendere a base per il calcolo delle pensioni;
  10. Artt. 1,2,3 e 40 del Regolamento Generale.

E’ un vero e proprio testo unico della previdenza forense, con il quale sono state armonizzate le variegate norme regolamentari, e che consente all’avvocato, ma anche allo studioso…..ed al magistrato di reperire con facilità la norma regolamentare  da applicare.

Il Regolamento unico in questione è facilmente consultabile in quanto è diviso titoli in relazione alla materia trattata. In particolare la scansione dei titoli è la seguente:

  • Titolo I (artt.1-6). Dell’iscrizione, retrodatazione, cancellazione e sospensione.
  • Titolo II (artt. 7-15). Del Modello 5.
  • Titolo III (artt. 16-30). Dei contributi.
  • Titolo IV .Degli istituti particolari.

Capo I (artt. 31-40). Del riscatto

Capo II (artt. 41-42). Della ricongiunzione e della

totalizzazione.

  • Titolo V (artt. 43-62). Delle prestazioni previdenziali.
  • Titolo VI (artt. 63-80). Delle sanzioni.
  • Titolo VII (artt. 81-85). Della disciplina speciale.
  • Titolo VIII (artt. 86-88). Delle norme finali ed entrata in vigore.

Il Testo Unico della previdenza forense in questione costituisce uno strumento che faciliterà ed agevolerà i rapporti iscritto/Cassa, consentendo all’avvocato di avere un quadro d’insieme della sua previdenza e conoscere con facilità i suoi diritti previdenziali….ma anche i suoi doveri.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista 


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