Il contratto di transazione
01/04/2017
Stampa la paginaQuest’ultima impostazione trova risalente - sia pur indiretto - riferimento nella Risoluzione del Ministero delle Finanze 14 novembre 1977, n. 251084, relativa ad un accordo transattivo - successivo a lodo arbitrale - nel quale una delle parti si impegnava a corrispondere una somma di denaro per dirimere la controversia ancora in atto e che, per il Ministero delle Finanze, “quantifica, in termini di corrispettivo, la rinuncia che le parti fanno di parte dei reciproci diritti”.
Tuttavia, non tutte le reciproche concessioni possono considerarsi idonee a creare il sinallagma proprio delle prestazioni corrispettive rilevanti ai fini IVA. Ecco che l’errore applicativo della disciplina fiscale è dietro l’angolo. Per il corretto trattamento IVA, specialmente nel caso in cui la transazione non sia novativa, non comportando l’estinzione per incompatibilità del preesistente rapporto su cui si innesta, occorre necessariamente tenere conto della natura delle obbligazioni previste nel contratto cui la medesima si riferisce e della relazione che con esse presentano le “nuove” operazioni contemplate nella transazione.
E’ quanto scaturisce da una attenta analisi della giurisprudenza di legittimità e comunitaria. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18764 del 5 settembre 2014, ha dichiarato non dovuta (quindi non detraibile per la controparte) l’IVA applicata a una somma di denaro percepita a seguito di un negozio di transazione con cui le parti si erano impegnate a rinunciare ai contenziosi pendenti.
Per dirimere la questione, i giudici di legittimità hanno fatto ricorso ai principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nel caso C-384/95 con la sentenza del 18 dicembre 1997 (relativa alla questione dell’imponibilità a IVA dell’indennità erogata dallo Stato a un produttore agricolo dietro l’impegno di abbandonare una certa parte del raccolto; nello stesso senso si segnala anche la pronuncia della CGUE del 29 febbraio 1996, C-215/94).
I giudici comunitari nella pronuncia richiamata hanno precisato che, per stabilire se una prestazione di servizi rientri nella sfera di applicazione dell’IVA, si deve esaminare l’operazione alla luce delle finalità e delle caratteristiche del sistema comune dell’imposta, evidenziando in particolare come la nozione di “prestazione di servizi” implichi il concetto di “consumo” (cfr. art. 2 Direttiva 67/227/CE , c.d. prima Direttiva Iva, secondo cui «il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell’applicare ai beni e ai servizi un’imposta generale sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi». Sul punto si segnala anche la pronuncia della CGUE del 9 ottobre 2001, C-409/98).
In conclusione, risulta decisivo non soffermarsi sul dato formale delle “reciproche concessioni” scaturenti dalla comune intenzione di dirimere la lite attuale o potenziale, per concentrare invece l’attenzione sull’aspetto redazionale della transazione al fine di individuare l’oggetto dell’accordo.
Non è infatti sufficiente rilevare la sussistenza dell’obbligo di abbandonare o rinunciare alla lite, questo caratterizzandosi più che altro quale effetto tipico o – se si vuole – “naturale” dell’accordo di composizione della controversia e della sua causa, ma occorre compiere una valutazione caso per caso analizzando gli elementi sottostanti così come emergono dalla complessiva regolamentazione della vicenda negoziale. Si pensi al caso in cui, a fronte della contestazione di non puntuale adempimento sollevata dal cessionario o committente, la transazione comporti una mera revisione del corrispettivo dovuto sulla base del contratto originario (che viene ridotto a fronte dell’accettazione del bene o della prestazione contestati): la relativa cessione o prestazione – così come previste nel contratto cui la transazione accede – risulterebbe ancora imponibile ad IVA. Diverse sarebbero le conseguenze agli effetti dell’IVA quando invece in sede transattiva venga ad esempio determinata la misura del risarcimento del danno dovuto per effetto di detto inadempimento.
Solo attraverso un puntuale esercizio interpretativo, volto a ricostruire la specifica volontà delle parti, sarà possibile chiarire se si è in presenza di cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell’IVA, oppure se trattasi di operazioni attratte ad imposta di registro in virtù del noto principio di alternatività, ai sensi degli articoli 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Iole Nicolai – Avvocato del Foro di Patti
Chiara Tomassetti – Avvocato del Foro di Roma