Il Collegio sindacale nel sistema dei controlli
24/03/2015
Stampa la paginaQuesto momento storico coinvolge anche le Casse cosiddette privatizzate. Esse, dotate di ampia autonomia economico-finanziaria ed organizzativa fin dall’epoca dell’acquisizione della personalità formale di diritto privato, sono sempre più limitate da stringenti vincoli e controlli in vista della finalità previdenziale, di rilievo pubblicistico in quanto sostenuta dalla contribuzione obbligatoria, che le fa concorrere alla contabilità nazionale, attraverso la costante loro presenza nella ricognizione delle amministrazioni pubbliche – di derivazione europea - operata annualmente dall’ISTAT.
Il sistema specifico dei controlli pubblici sulle Casse professionali s’incentra su alcuni capisaldi:
- il potere di vigilanza, attribuito al Ministero del lavoro, che lo esercita di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e degli altri Ministeri competenti (nel caso di Cassa Forense, quello della Giustizia);
- i Collegi sindacali, con la presenza maggioritaria di componenti nominati dalle amministrazioni vigilanti;
- il controllo generale successivo, sulla legalità ed efficacia della gestione, demandato alla Corte dei Conti;
- il controllo specifico sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, ora attribuito alla COVIP.
Nella prospettiva del controllo diffuso, di tipo sociale, si ritiene poi che le Casse privatizzate siano comprese tra gli “enti di diritto privato in controllo pubblico”, soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, per quanto “limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.
Sono inoltre previsti controlli esterni di tipo non pubblicistico sui bilanci annuali, assoggettati a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
Infine sono attive, all’interno della struttura organizzativa, specifiche funzioni di controllo (Internal Audit); di verifica dell’effettiva applicazione e costante aggiornamento del “modello di organizzazione e gestione” adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001, ad opera dell’apposito Organismo di vigilanza; nonché di valutazione e gestione dei rischi, particolarmente di quelli connessi e conseguenti agli investimenti, per i quali gli uffici operano con l’ausilio di consulenti indipendenti.
La Vigilanza
L’attività di vigilanza svolta dai Ministeri è orientata alla verifica del corretto esercizio dei poteri affidati agli enti, onde garantire il corretto raggiungimento dei loro scopi, di rilievo pubblicistico.
Si estrinseca nel controllo in forma diretta e preventiva sugli atti degli enti, che condiziona l’efficacia delle deliberazioni riguardanti le norme statutarie, regolamentari, di modifica delle misure contributive e delle prestazioni. Indirettamente si avvale delle risultanze dell’attività del Collegio sindacale, periodicamente comunicate.
La vigilanza dei Ministeri prevede anche poteri sostitutivi e sanzionatori che determinano, in casi eccezionali, la nomina di commissari straordinari e commissari liquidatori nei casi di dissesto economico finanziario e di cattiva gestione con gravi violazioni di legge.
Determinanti appaiono inoltre i controlli sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, che si aggiungono – tenendone conto - a quelli del Collegio sindacale e di altri organismi. Il bilancio e la gestione economica e patrimoniale si pongono, quindi, come oggetto centrale ed occasione primaria dei controlli.
Il percorso verso la COVIP
Fin dalle origini, il regime dei controlli e dei vincoli gestionali s’è ampliato: dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, che esercitava i suoi controlli anche sui bilanci dei nuovi enti previdenziali, all’importante ruolo di vigilanza “politica” svolto dalla Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale.
A decorrere dal 2005, anche le Casse professionali sono state assoggettate a particolari limitazioni di spesa nell’ambito delle spese correnti (in particolare i consumi intermedi e le spese di personale). Successivamente, con la manovra finanziaria del 2007, il legislatore ha richiesto bilanci tecnici con proiezione attuariale a lungo termine per verificare la sostenibilità finanziaria del debito previdenziale per almeno 30 anni, orizzonte oggi dilatato a 50 anni. Lungo un percorso, ancora lontano dal suo termine, la manovra finanziaria 2011 ha anche subordinato al controllo ministeriale le operazioni di acquisto e vendita degl’immobili e l’utilizzo dei relativi introiti.
Da ultimo (d.l. 98/2011), s’è affidato all’Autorità amministrativa COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione), il controllo sugli investimenti e sulla composizione del patrimonio delle Casse privatizzate e s’è esplicitamente previsto che anch’esse siano assoggettate alla disciplina del “codice degli appalti”.
L’attività di controllo da parte della COVIP può essere sia documentale sia ispettiva ed il suo esito dev’essere riferito ai ministeri vigilanti (in particolare a quello del Lavoro), per poter loro consentire l’esercizio dei penetranti poteri di vigilanza dettati dal d.lgs. 509/1994.
La Corte dei Conti
Il controllo della Corte dei Conti, previsto già dall’art. 3 del d.lgs.509/94, non si svolge sui singoli atti ma è un controllo successivo generale sulla gestione nel suo complesso, come del resto previsto fin dal 1958 per tutti gli enti pubblici, al fine di assicurarne legalità ed efficacia di gestione ed i cui risultati vengono annualmente – con la cosiddetta attività di referto - riferiti al Parlamento per rendere più incisivo il controllo di quest’ultimo sull’Esecutivo.
Il controllo si svolge quindi sui bilanci, sulle relazioni degli amministratori e dei sindaci e su ogni informazione e notizia che la Corte ha facoltà di richiedere e non è teso a condizionare l’efficacia degli atti, ma a sollecitare eventuali interventi correttivi da parte del legislatore, dei Ministeri vigilanti e dell’ente stesso.
La revisione contabile indipendente
L’art. 2, terzo comma, del d.lgs. 509/1994 prevede che i rendiconti annuali delle Casse siano sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti ora contemplati nell’art. 14 del d.lgs. 39/2010.
Tale funzione, in ragione della sua specificità, non è in conflitto, ma semmai utilmente complementare al controllo contabile assegnato al Collegio, come oltre.
I controlli interni
Nel sistema s’inseriscono, a buon diritto anche se adottati su base volontaria, i controlli interni svolti, secondo apposito regolamento, dall’internal auditor e dall’Organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001.
Entrambi questi organismi svolgono attività professionali di supporto al Consiglio di amministrazione e alla Dirigenza, volte (il primo) a migliorare l’assetto organizzativo, assicurare e garantire la costante crescita dell’efficacia ed efficienza organizzativa ed (il secondo) a verificare l’effettività e l’aggiornamento del modello organizzativo adottato per la prevenzione di specifici reati eventualmente imputabili ai soggetti in posizione apicale che agiscono per l’ente, onde poterne escludere la connessa responsabilità amministrativa.
Va pure ricordata l’attività della Commissione interna “bilancio e patrimonio” che si esprime sui bilanci, preventivi e consuntivi, nonché sulla gestione degli investimenti.
Il Collegio sindacale
La norma di riferimento dell’organo statutario resta l’art. 2403 cod. civ.: osservanza della legge e dello statuto; rispetto dei principi di corretta amministrazione; adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato; suo concreto funzionamento.
La preminente funzione di controllo svolta dal Collegio è prevalentemente diretta nei confronti dell’attività degli amministratori e può riguardare, oltre che la legittimità degli atti, anche il merito dell’attività amministrativa, o – meglio - la verifica dell’osservanza dei criteri di opportunità e convenienza in funzione del rispetto dell’obbligo di diligenza ed in vista del conseguimento delle finalità dell’ente.
Nell’esercizio della funzione loro assegnata, i sindaci hanno anche poteri istruttori ed ispettivi, individuali e collegiali. Particolare ed innovativa attenzione è posta all’aspetto strutturale del controllo, essendo imposto al Collegio di vigilare sull’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e contabile in modo effettivo e concreto.
S’è chiarito che continuano ad essere esercitate dai Collegi sindacali, anche dopo le più recenti modifiche normative, anche le funzioni di controllo contabile, costituite dall’insieme delle procedure atte ad individuare la correttezza delle rilevazioni contabili, nonché i rischi e gli errori significativi nei bilanci ed identificare gli opportuni criteri per la valutazione dei suddetti rischi. In sostanza, attraverso il noto “elenco ISTAT”, è confermato che i Collegi debbono fare ora riferimento al d.lgs 123/2011, sicché agli stessi sono devoluti sia il controllo di legittimità sia il controllo contabile (ora revisione legale). Nella realtà attuale di Cassa Forense le due funzioni sono ben coordinate e comunicanti, particolarmente nella specifica occasione dell’approvazione dei bilanci consuntivi sui quali interviene pure, come ricordato, il revisore esterno.
In conclusione
L’affollamento di nuovi attori e sempre più sofisticati strumenti d’analisi non è terminato: si attendono la disciplina regolamentare degli investimenti (art.14 d.l. 98/2011), con lo schema già sottoposto alla pubblica consultazione cui la Cassa Forense ha partecipato, nonché la definizione del “paniere” degli investimenti (d’interesse e rilievo nazionale) agevolabili con la concessione, in concorso, di credito d’imposta.
E’ auspicabilmente scontato che i controlli vengano previsti e svolti nel rispetto dell’autonomia degli enti loro derivante dalla forma privata della loro essenza giuridica, sia pure tenendo conto delle finalità istituzionali pubblicistiche di tutela previdenziale obbligatoria degli iscritti.
Alla ricerca dell’equilibrio di esigenze contrapposte, il Collegio sindacale di Cassa Forense si propone quale principale e centrale organo di controllo: per l’armonizzazione delle svariate componenti; per l’unificazione, all’interno dell’ente, delle varie sollecitazioni esterne, regolatorie e di controllo; in sostanza per una funzione di coordinamento tra tutti i soggetti interessati, tesa ad evitare dispendi di energie e risorse ed orientata all’ottimizzazione e correttezza dell’attività gestionale.
Il Collegio sindacale di Cassa Forense:
Avv. Nicola Bianchi, Dott. Paolo Bernardini, Dott. Roberto Carducci,
Dott. Roberto Ferranti, Avv. Aldo Morlino