Habemus papam
16/01/2013
Stampa la paginaEbbene, questa volta, la speranza fortemente manifestata ed auspicata a larghissima maggioranza in seno al Congresso Nazionale Forense di Bari da tutta la classe forense, non è stata vana, si è concretizzata ed è diventata realtà. L'anatroccolo è diventato cigno.
Infatti, il 21 dicembre scorso, il Senato ha approvato, in via definitiva, la legge forense.
Il provvedimento, alla data di redazione del presente articolo, è stato già firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in data 31 dicembre scorso ed è ora alla firma del guardasigilli. Esaurito anche questo necessario passaggio la riforma dell'ordinamento professionale sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, dopo i 15 giorni di vacatio legis, le nuove norme avranno piena attuazione.
Spetterà, successivamente, al Ministero della Giustizia, previo parere del Cnf, sentiti i Consigli dell’Ordine e le associazioni maggiormente rappresentative, e della Cassa Forense nelle materie di competenza, adottare i regolamenti attuativi entro due anni dall’entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda le refluenze della riforma sulla Cassa, parecchi sono stati gli interventi. In particolare l'art. 21 statuisce che "L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense". Nello specifico, quindi, è stata resa obbligatoria, per gli avvocati iscritti all'albo, l'iscrizione alla Cassa Forense, indipendentemente dal reddito.
Come avevamo già avuto modo di affermare nel precedente articolo e come ha affermato Alberto Bagnoli, Presidente della Cassa, il cui pensiero viene, da chi scrive, completamente condiviso, si tratta di una "svolta storica per gli avvocati"; infatti "Da oggi, indipendentemente dal reddito, tutti i professionisti iscritti agli Albi dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Cassa Forense", ed in questo modo "si semplificherà e razionalizzerà il quadro previdenziale di riferimento per i giovani professionisti, spesso costretti a periodi di iscrizione alla gestione speciale Inps prima di raggiungere i parametri per l'iscrizione previsti dal nostro Ente".
Stabilisce ancora la nuova normativa sull'ordinamento professionale che "non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza forense" e che "La Cassa Nazionale di Previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento dei parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione dei regimi contributivi".
Spetterà, quindi, al Comitato dei Delegati emanare i relativi regolamenti al fine di determinare i contributi minimi ed il regime previdenziale da applicare ai colleghi iscritti senza raggiungere i parametri minimi reddituali. Comitato che, certamente, avrà la sensibilità di tenere conto del dato reddituale di questi colleghi al fine di evitare che il tributo da versare sia eccessivamente gravoso e possa, quindi, comportare, fisiologicamente, la cancellazione dagli albi professionali, assicurando, comunque, il permanere della sostenibilità finanziaria ai sensi dell'art. 24 comma 24 del decreto "salva Italia", già conclamata dai Ministeri vigilanti e l'adeguatezza delle prestazioni.
Altra consistente novità della legge di riforma è quella contenuta nell'art. 66 che, sostanzialmente, ha elevato a 10 anni il termine per la prescrizione per i contributi previdenziali.
A tal proposito si dovrà attentamente valutare ed adeguatamente interpretare la norma in questione e cioè se essa possa avere efficacia retroattiva e nel caso affermativo i limiti di tale efficacia.
Anche questo sarà un argomento di notevole importanza che il Comitato dei Delegati e gli uffici preposti dovranno e certamente sapranno affrontare, cercando, nei limiti del consentito, di interpretare la norma nel senso più favorevole per gli iscritti come è costume della Cassa di Previdenza.
Infine da segnalare il nuovo regime delle incompatibilità sancito dall'art. 28 del nuovo ordinamento professionale.
Esso prevede che "La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, nonché di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina", allargando, nei citati termini, l'originario regime delle incompatibilità.
Ed allora non ci resta che attendere, ancora qualche giorno, la pubblicazione e, quindi, l'entrata in vigore delle nuove norme, e metterci alacremente al lavoro per adeguarci alle nuove disposizioni, esprimendo, comunque, viva soddisfazione per il primo, agognato, traguardo raggiunto, ben consapevoli, in ogni caso, che molto altro si potrà e si dovrà fare. Ma di fronte al lavoro ed agli impegni la classe forense non si è mai tirata indietro e men che mai la Cassa di Previdenza ed assistenza forense.
*Alla data di pubblicazione si evidenzia che la riforma è stata pubblicata sulla GU n. 15 del 18/1/2013 e, pertanto, decorsi i canonici 15 gg., la legge entrerà definitivamente in vigore.
Avv. Santi Geraci - Consigliere di Amministrazione
di Cassa Forense