Gestione separata e Professionisti
22/07/2016
Stampa la paginaNonostante l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di merito su tutto il territorio nazionale ( Trib.Aosta 23/2/11; Trib. Nicosia 16/4/13; Trib. Rieti 9/5/13; Trib. Reggio Calabria 1/10/13; Trib. Napoli 7/11/13; Trib. Milano 19/2/14; Trib. Genova 11/12/14; Trib. Roma12/1/15; Trib. Lodi 16/1/15; Trib. L'arino 4/2/15; Trib. Ancona 18/5/15; Trib. Genova 9/2/15; Trib. Foggia 21/5/15; Trib. Lanciano 7/5/15) che ha visto l'INPS sempre soccombente, l'istituto previdenziale continua stancamente, arbitrariamente ed illegittimamente, nell'ambito della operazione POSEIDONE di verifica delle posizioni contributive, ad operare iscrizioni d'ufficio alla Gestione Separata con richiesta di pagamento di contributi e sanzioni nei confronti di professionisti (Avvocati, Architetti, Ingegneri, Commercialisti, Ragionieri) iscritti all'albo professionale.
Per una disamina corretta della questione occorre capire la ratio della GESTIONE SEPARATA INPS.
Così come definito sul sito istituzionale dell' INPS la G. S. è un fondo pensionistico finanziato con i contributi obbligatori dei lavoratori autonomi assicurati e nasce con la Legge n. 335/95 (art. 2 comma 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma DINI. Scopo della riforma era essenzialmente quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori sino ad allora esclusi.
La Legge n. 335/95 già evidenziava che da un punto di vista previdenziale i professionisti possono essere suddivisi in due categorie:
1) professionisti con propria cassa di previdenza di categoria;
2) professionisti privi di una propria cassa di previdenza, obbligati alla iscrizione presso la GESTIONE SEPARATA INPS come previsto dall'art.21, comma 25 L. n.335/95.
Ciononostante, nello svolgimento della attività di accertamento dell'Istituto (cd.operazione Poseidone con la imposizione di contribuzioni soggettive e sanzioni civili), l'INPS ha iscritto d'ufficio anche professionisti appartenenti ad Albi professionali dotati di una propria Cassa Previdenziale.
Richiamato il principio della illegittimità della doppia iscrizione previdenziale e imposizione prevista nel Ns. ordinamento e confortato anche da un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. ex multis Cass. S.U. n. 34240/2010) non v 'è dubbio che per il soggetto che già svolge attività il cui esercizio è condizionato alla iscrizione ad Albo professionale ovvero altre attività comunque soggette a versamento contributivo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è arbitrario, illegittimo e non può dirsi in alcun modo motivato.
A sostegno di detto assunto e per porre fine alla persistente equivoca interpretazione dell'Inps dell'art.2 comma 26 L.n.335/95 è intervenuto il Legislatore il quale ha dettato una norma di interpretazione autentica (con effetto come è noto ex tunc) che ha posto fine ad interpretazioni capziose e difformi come quelle prospettate dall'Istituto previdenziale per dare sostegno alla azione impositiva.
Infatti l'art.18 della Legge n. 111/2011 comma 12 (norma di interpretazione autentica dell'art.2 comma 26 L n . 335/95) così recita:
"l'art.2 , co 26 della legge 8/8/1995 n.335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti alla iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti........................ ".
Detta norma, ove mai persistessero dubbi, ha chiarito definitivamente la illegittimità impositiva dell'INPS che è evidente non ha alcun sostegno normativo.
Peraltro ne' può sostenersi che la diversa natura soggettiva e/o integrativa di contributi applicati dai diversi enti previdenziali possa legittimare un recupero in via aggiuntiva ed extra di contributi (soggettivi) da parte dell'Ente di GESTIONE SEPARATA. Tesi, peraltro, confortata - ove occorra - da tutte le sentenze suindicate.Si ricorda, infatti che il Giudice Milanese nella sua pronuncia (19/2/14) ci dice chiaramente che: "è sempre e soltanto la Legge a dover prevedere l'obbligo di una unica iscrizione senza distinguere tra categorie di contributi".
La corretta lettura, quindi, dell'art.2,co 26 L.n,335/95 e la interpretazione autentica fornita dall'art. 18 L.n.111/2011, ci consente di affermare che la GESTIONE SEPARATA nasce come forma previdenziale a carattere "residuale" che offre tutela soltanto in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria.
In buona sostanza si può sostenere che l'obbligo di iscrizione alla GESTIONE SEPARATA non sussiste per coloro i quali siano iscritti ad una Cassa Previdenza professionale autonoma e svolgono attività già soggette, pertanto, al versamento di contributi di qualsiasi natura.
Per completezza, si evidenzia che il Ministero delle Finanze con risoluzione n. 109 dell'11/7/96
(ancora vigente) ha stabilito che il contributo integrativo è un contributo previdenziale a tutti gli effetti.
Alla luce di quanto sin qui prospettato, a mio avviso, non v'è dubbio che bisogna resistere alla illegittima pretesa dell' INPS G.S.
Sul piano operativo, alla richiesta INPS occorre prima proporre, a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria, ricorso in sede amministrativa e poi l'azione giudiziaria ex art.442 c.p.c.dinanzi al Giudice Unico del Tribunale in funzione di Giudice dei Lavoro.Per quanto attiene alla competenza territoriale ex art. 444 c.p.c. e' quella di residenza dell'attore - ricorrente (trattasi di competenza territoriale inderogabile) .
Per concludere giova sottolineare che purtroppo l'intervento legislativo di interpretazione autentica di cui si è innanzi detto non è stato sufficiente e pertanto si è costretti ad agire nelle sedi giudiziarie per l'affermazione della corretta interpretazione delle Legge.
Avv. Bina Valentini
Delegato di Cassa Forense