Estensione della successione ai "parenti naturali"

di Cecilia Barilli

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Il parente di grado più prossimo, inoltre, esclude tutti quelli di grado più remoto. Ove non vi siano parenti entro il sesto grado, o questi non vogliano o non possano accettare, poi, successore sarà lo Stato”.
Queste alcune delle regole, in estrema sintesi, sulla chiamata legittima dei parenti “collaterali”, che si ricavano dagli artt. 565 ss. c.c. Esse non hanno subito una diretta novellazione dalla riforma della filiazione del 2012 e 2013, D. Lgs. 154/2013, L. 219/2012, Esse, nondimeno, hanno notevolmente ampliato il proprio ambito di efficacia, in conseguenza delle modifiche che quella riforma ha apportato agli artt. 74 e 258 c.c. Se, infatti, fino alla riforma la giurisprudenza, unanimemente, intendeva come parentela rilevante ai fini della successione legittima la sola parentela “legittima”, oggi è fuor di dubbio che i nuovi testi degli artt. 74 (che definisce la parentela come “vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite”, anche “nel caso in cui” la filiazione “è avvenuta al di fuori” del matrimonio) e 258 c.c. (“il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso”) impongano di considerare veri e proprii parenti ad ogni effetto di legge, e dunque anche chiamati all’eredità, pure i parenti che in passato sarebbero stati considerati meramente “naturali”, e, dunque, anche non chiamati dalla legge all’eredità.
In altri termini, quei parenti, per i quali alcuna delle filiazioni che formano la catena delle discendenze non sia stata «nel matrimonio», che prima della sopra citata riforma non erano reputati reciproci successori legittimi (Corte Cost., 532/2000), sono, ormai, ricompresi nell’unicità della nuova parentela, che, ex artt. 74 e 258 c.c., prescinde dalla generazione nel matrimonio. Essi sono, dunque, pure pienamente ricompresi nella categoria di successori legittimi di cui agli artt. 565 e art. 572 c.c.


Va ricordato, infine, come questa “estensione” della portata della successione legittima ai parenti in passato solo “naturali” abbia efficacia retroattiva, e riguardi,  anche le successioni aperte prima dell’entrata in vigore, sia del D. Lgs. 154/2013, sia della L. 219/2012 (Cfr., art. 104, D. Lgs. 154/2013).
In conseguenza di tutto ciò, assetti successori ormai consolidati, magari da tempo, potrebbero oggi essere rimessi in discussione, venendo esposti alla petizione di eredità da parte dei “nuovi” parenti, chiamati all’eredità per legge retroattivamente efficace. Questo, con ricadute di non agevole previsione, su aspetti, ad esempio, quali la titolarità dei beni, la portata degli obblighi restitutori, e, soprattutto, la riviviscenza di comunioni già sciolte e la tenute di divisioni già concluse. Ma di tutto questo non si è sentito parlare.


Avv. Cecilia Barilli - Delegata di Cassa Forense

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