Difformità tra dichiarazione reddituale resa alla Cassa e al Fisco e sospensione del corso della prescrizione dei contributi

di Avv. Agostino Maione

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La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con sentenza n. 27393 del 25.10.2019, è tornata sulla sospensione del corso della prescrizione nel caso in cui l’iscritto/contribuente nasconda dolosamente il proprio reddito, o parte di esso, a Cassa Forense.

Sebbene il ricorso sia stato dichiarato inammissibile la Corte, in via incidentale, ha ribadito il principio secondo cui:

 “l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n.8 (“tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”) ricorre quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l’esistenza dell’obbligazione” (richiamando il conforme orientamento precedente Cass. Sez. Lav. 26269/2018; Cass. Sez. Lav. 22072/2018; Cass. Sez. Lav. 3584/2012).

Il caso di specie riguardava contributi previdenziali relativi agli anni 1992 e 1993, per i quali il professionista aveva dichiarato al fisco redditi superiori a quelli dichiarati a Cassa Forense.

La Corte gravata aveva rigettato l’eccezione di prescrizione avanzata dal professionista, sul presupposto che “…il dies a quo del relativo termine era iniziato a decorrere dal 30 luglio 2001, data in cui la Cassa aveva conosciuto gli importi dei redditi comunicati dall’iscritto all’Agenzia delle Entrate; inoltre nel novembre 2002 era stata comunicata la discrepanza con contestuale richiesta di pagamento e, nell’ottobre 2007, era stata preannunciata la notifica della cartella oggetto di opposizione”. A tal proposito appare utile richiamare il disposto dell’art. 19, 2° comma, della legge 576 del 20.09.1980, passato indenne alle modifiche intervenute con legge n. 141 del 11.02.1992, che recita:

“ Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”

e che individua, in una con il mezzo, il termine entro il quale la Cassa viene a conoscenza dei redditi del professionisti.

Nel caso in cui la dichiarazione reddituale alla Cassa (c.d. mod. 5) non sia stata inviata nei termini dall'iscritto, la prescrizione (decennale ex art. 66 della L. 247/2012) inizia a decorrere dal momento in cui detta dichiarazione venga comunque resa.

Il termine prescrizionale rimane sospeso anche nella diversa ipotesi in cui l’iscritto abbia reso alla Cassa una dichiarazione difforme da quella resa al fisco, laddove tale difformità sia frutto evidente di dolo, finalizzato a occultare il proprio reddito e, così, versare minori contributi.

La recente sentenza della Corte, ponendosi in continuità con le precedenti statuizioni, ribadisce e rafforza tali principi.

Avv. Agostino Maione – Delegato di Cassa Forense


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