Concordato fiscale del professionista e riflessi previdenziali
29/04/2019
Stampa la paginaLa Corte di Cassazione, con riferimento alla previdenza degli ingegneri ed architetti (Inarcassa), con una recente sentenza (11 febbraio 2019 n. 3916), sulla questione relativa alla determinazione dell’imponibile contributivo sulla base del reddito effettivo del professionista o sulla base del reddito calcolato secondo il concordato fiscale preventivo al quale il professionista (nella specie, architetto) ha aderito, ha ritenuto la rilevanza del predetto concordato ai meri fini delle imposte sul reddito e del valore aggiunto e la conseguente inutilizzabilità per fini diversi da quelli relativi al sistema tributario, e quindi ai fini previdenziali.
E ciò in quanto, per la Suprema Corte, con lo strumento concordatario di cui al d.l. n.269/2003, conv. in l. n.326/2003, si è in presenza di una determinazione concordata del reddito d’impresa, tra l’erario e il contribuente, in riferimento all'obbligazione tributaria oggetto di una negoziazione che, per tale natura, non può investire il diverso rapporto obbligatorio contributivo tra professionista e la Cassa di previdenza categoriale, in riferimento al quale nessun intervento normativo primario o delegificato, “ha stabilito di derogare al reddito effettivo imponibile utilizzando come parametro, per l’imponibile contributivo, il reddito predeterminato agli effetti del concordato preventivo biennale fiscale”.
La “fondatezza” della tesi riferita, per la Suprema Corte, lo “dimostrano gli equilibri economici finanziari per le Casse privatizzate costituenti principio fondamentale della gestione sicché la determinazione del reddito imponibile, concordata ab externo, costituirebbe violazione dell’autonomia delle Casse e della normativa speciale previdenziale che demanda alle Casse medesime la potestà di sanzionare omissioni contributive o di condonarle introducendo misure premiali”.
In tema di riflessi previdenziali del condono fiscale, la Suprema Corte (Cass. 7.3.2018 n. 5380; Cass. 29.11.1990 n.11473; Corte cost. 5.8.1992 n.372) ha affermato il principio in base al quale – per il professionista iscritto ad una cassa di previdenza categoriale - rileva ai fini pensionistici il reddito dichiarato ai fini fiscali e non già il reddito concordato con i fisco a seguito di accertamento con adesione.
Avv. Leonardo Carbone – Direttore Responsabile CFnews.it