Come regolarizzare le pendenze con Cassa Forense ottenendo una riduzione delle sanzioni

di Giuseppe Fera

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Cassa Forense: sanzioni in caso di inadempimento contributivo. Benefici in caso d'inadempimento parziale, adesione all'accertamento e regolarizzazione spontanea.

Il regolamento per la disciplina delle sanzioni di Cassa Forense, approvato con delibera del Comitato dei Delegati in data 24.10.2014 e pubblicato in G.U. – Serie Generale – n. 111 del 15.05.2015, in caso di ritardo o inadempimento dell’obbligo contributivo da parte di un iscritto, prevede sanzioni pecuniarie “graduate” a seconda dell’entità del ritardo e dell’inadempimento, che può essere totale o parziale, con l’aggiunta di interessi nella misura annua del 2,75%.

In ogni caso la sanzione è commisurata al contributo evaso o a quello corrisposto in ritardo, sicché, utilizzando a dovere gli istituti “premiali” pure previsti dal regolamento, le sanzioni medesime possono risultare assai più contenute di quelle “edittali”. La misura della sanzione “piena”, ossia per il caso in cui la contribuzione dovuta sia evasa (ad esempio la contribuzione minima obbligatoria di un'intera annualità), è pari al 24% dei contributi dovuti e non versati, mentre è ridotta al 12% qualora risulti già versato almeno il 25% del dovuto.

Essa, però, sarà applicata da Cassa Forense soltanto in caso di accertamento e contestazione dell'inadempimento all'interessato, sempre che siano decorsi i termini di “tolleranza” di seguito così riassunti.

E infatti, nel caso in cui il pagamento integrale sia eseguito entro otto giorni dalla scadenza, nessuna sanzione sarà applicata; il pagamento integrale eseguito dal nono al trentesimo giorno successivo alla scadenza comporta una sanzione pari al 4% dei contributi dovuti e versati in ritardo; il pagamento integrale eseguito dal trentunesimo al centocinquantesimo giorno dalla scadenza comporta l’applicazione di una sanzione pari al 6%; in ultimo, laddove il pagamento integrale dei contributi dovuti sia eseguito oltre il cento cinquantunesimo giorno ma prima che all'iscritto sia pervenuto il formale accertamento e la contestazione dell’inadempimento, la sanzione sarà pari al 10% della contribuzione dovuta e versata in ritardo.

Queste sanzioni, dovute in caso di mero “ritardo” nell'inadempimento, così come la sanzione “piena” pari al 24% del contributo dovuto per i casi di omissione contributiva (che si applica in caso di accertamento e contestazione dell’inadempimento da parte della Cassa), rimangono però tutte meramente “teoriche” e suscettibili di ulteriori riduzioni.

In ogni caso, sempre in forza del regolamento per la disciplina delle sanzioni (art. 14), è data la possibilità all'iscritto, sia in caso d'inadempimento parziale che totale, così come anche nel caso di ritardo nel versamento, di “anticipare” Cassa Forense ed evitare l’accertamento, azionando l’istituto della c.d. “regolarizzazione” spontanea, che consente un dimezzamento (ulteriore in caso di inadempimento parziale) delle sanzioni medesime.

A titolo di esempio, su una contribuzione dovuta di euro 4.000,00, l’iscritto che sia rimasto totalmente inadempiente, in qualsiasi tempo prima di ricevere l’accertamento da parte della Cassa, potrà attivare la procedura di regolarizzazione spontanea, “ottenendo” così l’applicazione di una sanzione pari al 12% della contribuzione dovuta (in luogo della sanzione del 24%, dovuta in caso di omesso pagamento ove non si attivi l’apposita procedura di regolarizzazione).

Laddove invece lo stesso iscritto, tenuto a una contribuzione di euro 4.000,00, avesse pagato prima dell’accertamento della Cassa almeno euro 1.000,00 (somma pari ad un quarto della contribuzione dovuta nell'esempio dato), la “sua” sanzione sarebbe del 12% anziché del 24%, da dimezzarsi ulteriormente al 6% in caso di regolarizzazione spontanea.

In ogni caso, anche laddove dovesse pervenire il “famigerato” accertamento, a esso l’iscritto può “aderire” pagando una sanzione ridotta (di un terzo rispetto a quella “edittale”) e rispettando il (nuovo) termine di pagamento assegnato in sede di accertamento.

Sicchè anche la sanzione massima del 24%, dovuta in caso d'inadempimento, sarà di conseguenza ridotta. Va da sé che in caso d'inadempimento soltanto parziale, risultando già versato almeno il 25% del dovuto (nell’esempio fatto l’iscritto che abbia pagato almeno 1.000,00 euro), la sanzione “piena” sarebbe già ridotta al 12% (art. 6), ed ulteriormente ridotta di un terzo in caso di adesione all’accertamento (la sanzione sarà invece dimezzata in caso di regolarizzazione spontanea).

Un'ulteriore “agevolazione” è data poi dal fatto che sia l’adesione all’accertamento (art. 13) che la regolarizzazione spontanea (art. 14) consentono il pagamento del dovuto (con le sanzioni ridotte), anche in via rateale, fino a tre annualità per importi superiori a 1.000,00 euro o fino a cinque annualità per importi superiori a 10.000 euro, con aggravio dei soli interessi, a condizione che venga eseguito il versamento di un acconto pari almeno al 20% del dovuto e che l’iscritto non abbia in corso un analogo piano di rateazione.

Con l’avvertenza che, in caso di mancato adempimento anche di una singola scadenza, l’iscritto decadrà dal beneficio della rateizzazione e della riduzione delle sanzioni concessagli ex art. 13 o art. 14 del regolamento. In conclusione può dirsi che il sistema sanzionatorio delineato dal Regolamento di Cassa Forense, se conosciuto e ben “utilizzato”, consente all’iscritto che intenda mettersi in regola, di pagare sanzioni davvero ridotte rispetto a quelle che lo stesso regolamento prevede in caso di inadempimento tout court.

Avv. Giuseppe Fera – Delegato Cassa Forense


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