APPUNTI SULLA TOTALIZZAZIONE INTERNAZIONALE

di Marco Pizzutelli

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Con la totalizzazione internazionale - che integra una rilevante deroga al principio di territorialità della prestazione lavorativa e dei connessi obblighi assicurativi e contributivi (lex loci laboris) - i lavoratori italiani, autonomi o subordinati, che durante la loro vita lavorativa hanno maturato posizioni assicurative anche presso Enti previdenziali  in Stati esteri, hanno la possibilità, a determinate condizioni, di conseguire il diritto ad una pensione unica utilizzando i contributi versati nei diversi Stati.

La totalizzazione delle posizioni assicurative in ambito eurounitario è disciplinata dai Regolamenti 1408/71 e 883/2004, la cui applicazione è convenzionalmente estesa anche a Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. La totalizzazione è poi prevista da convenzioni ed accordi bilaterali di sicurezza sociale stipulati dall'Italia con altri Stati extra UE (il cui elenco è disponibile sul sito web dell'INPS).

In sostanza la totalizzazione consente al lavoratore, autonomo e subordinato, con contribuzioni versate in diversi Stati, di maturare il diritto alla pensione a carico di ciascuno Stato, utilizzando anche le contribuzioni versate negli altri Stati dell'Unione Europea o negli Stati convenzionati: si procede così ad una sommatoria “fittizia” dei periodi assicurativi italiani ed esteri al fine del raggiungimento dei requisiti necessari ad ottenere la prestazione previdenziale.

Nella totalizzazione non vi è un trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro, poiché i contributi stessi restano accreditati presso gli Enti previdenziali dei  singoli Stati: questi ultimi saranno quindi debitori soltanto della prestazione relativa ai contributi versati nei propri sistemi previdenziali, mentre il lavoratore o conseguirà una pensione unica composta da più ratei, o potrà aggiungere ad una pensione autonoma un ulteriore rateo erogato da un altro Stato.

La totalizzazione opera soltanto a condizione che non vi sia coincidenza temporale tra i vari periodi di contribuzione  (non possono cioè essere totalizzati i contributi pagati in due diversi Stati per uno stesso periodo) e che, nell'ambito dello Stato che concede la pensione, il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione (ai fini della totalizzazione europea tale periodo è di 52 settimane, mentre ognuna delle convenzioni bilaterali perfezionate dall'Italia prevede uno specifico periodo minimo, spesso coincidente con le 52 settimane).

La domanda di pensionamento deve essere proposta all'Ente Previdenziale dello Stato in cui l'interessato ha lavorato da ultimo, che sarà competente all'istruzione del procedimento anche nei confronti degli altri Stati.

La totalizzazione internazionale non prevede oneri a carico dell'iscritto.

 Avv. Marco Pizzutelli – Delegato di Cassa Forense


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