Anche lo Statuto al restyling. Le novità che verranno

di Roberto Uzzau

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Un solo Vice Presidente coadiuverà il Presidente in caso di assenza o impedimento, essendo stata soppressa la carica del secondo Vice Presidente.
Si è poi fissato il principio di ineleggibilità assoluta per i Delegati che abbiano esercitato tre mandati, anche non consecutivi; il medesimo principio vale anche per il Presidente, per i Consiglieri di amministrazione e per i Sindaci, i quali a tali cariche possono essere eletti i primi e nominati gli ultimi non più di due volte, anche non consecutive.
Quanto ai requisiti di eleggibilità, è stato ridotto da dieci a cinque anni il necessario periodo di iscrizione alla Cassa; il candidato deve essere in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie e nel pagamento dei contributi; si richiede assenza di condanne penali irrevocabili alla pena della reclusione per delitti non colposi, pur se sostituita con altra sanzione; non devono essere state applicate misure cautelari, di sicurezza e/o prevenzione.
Coerentemente, si è introdotta la previsione della possibilità di sospensione cautelare, che opera qualora sopraggiunga una sentenza di condanna che avrebbe impedito l'elezione, ovvero l'applicazione di una misura di prevenzione, ovvero, ancora, l'inflizione di una sanzione disciplinare espulsiva o interdittiva dell'esercizio della professione. Alla eventuale sospensione provvede il Comitato dei Delegati, previa audizione dell'interessato.
Il nuovo Statuto disciplina anche l'ipotesi di decadenza dalla carica nei casi in cui emerga difetto dei requisiti di eleggibilità preesistente, ma non rilevato dalla Commissione Elettorale competente, nonché nei casi in cui tale difetto sia sopravvenuto. Anche in queste ipotesi si provvede previa audizione dell'interessato.


E' prevista l'incompatibilità della carica di Presidente, Consigliere di Amministrazione, Delegato o Sindaco, con quella di componente il Consiglio Nazionale Forense, l'Ordine Forense, il Consiglio Distrettuale di disciplina e l'Organismo Unitario dell'Avvocatura. Comporterà incompatibilità anche la rappresentanza e/o l'assistenza di una parte in lite con la Cassa, salva la definizione della controversia o la rinuncia al mandato entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.
In linea con la filosofia con la quale si è riformato il Regolamento elettorale, si è inciso sulla durata delle cariche del mandato del Presidente e del CdA, che sarà confinata in periodi temporalmente prefissati. Ed infatti, alla elezione del Presidente ed al rinnovo del CdA il Comitato provvede immediatamente dopo la discussione e la votazione del bilancio consuntivo, ciò che deve avvenire entro il 30 giugno di ogni anno. Il mandato decorre dal 15 luglio successivo.
Alla carica di Consigliere di Amministrazione possono essere eletti coloro che abbiano ricoperto la carica di Delegato per almeno due anni immediatamente precedenti l'elezione.
Infine, allo scopo di attuare e coordinare lo Statuto modificato con il nuovo Regolamento elettorale e, soprattutto, dovendosi predisporre la disciplina regolamentare di cui all'art. 21, comma 9, della nuova Legge professionale, è stata approvata una norma transitoria in forza della quale si procederà al rinnovo degli organi elettivi decorsi dodici mesi dalla scadenza naturale del mandato, con previsione espressa che, qualora al momento dell'entrata in vigore dello Statuto le elezioni fossero state indette in ossequio alle regole vigenti, ma non siano iniziate le operazioni di voto, l'indizione delle elezioni verrà revocata.
La parola, ora, ai Ministeri vigilanti.

Avv. Roberto Uzzau - Delegato di Cassa Forense

 


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