Al via l'iscrizione a ruolo telematica dei pignoramenti!

di Avv. Roberto Di Francesco

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Prima di rispondere al quesito, è doveroso dare un breve accenno alle modifiche apportate all’iter procedimentale dei pignoramenti previsti nel codice di rito.
Come disposto dall’18 co. 1 del citato decreto, rubricato “Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione”, invero:
Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore (v. nuova formulazione dell'art. 518, co. 6 c.p.c.).


Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore (v. nuova formulazione dell'art. 543 co.4 c.p.c.).
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore (v. nuova formulazione dell'art. 557 c.p.c.).
Dall’esame delle nuove disposizioni emerge, dunque, che dopo aver proceduto al pignoramento, l’Ufficiale Giudiziario lo consegnerà al creditore, restituendogli contestualmente titoli e precetto. Il creditore dovrà poi depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti, previamente attestatane la conformità.
L’iscrizione a ruolo dovrà perentoriamente avvenire entro 15 giorni per le espropriazioni mobiliari ed immobiliari ovvero entro 30 giorni per i pignoramenti presso terzi, o il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi: è incombenza del creditore iscrivere a ruolo la procedura esecutiva e solo in tale evenienza la cancelleria formerà il fascicolo dell’esecuzione!


 

Quanto alla nota d’iscrizione, lo stesso ruolo diventa un vero e proprio atto necessario che, ai sensi dell’art. 159 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dal comma 2 del summenzionato art. 18 del d.l. 132/14, dovrà contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Si prevede inoltre che, il Ministro della Giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.
In ordine all’ultimo capoverso della citata norma, con Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23.3.2015, sono stati introdotti ulteriori elementi per la nota di iscrizione a ruolo.
Premessa questa doverosa disamina, e a risposta al quesito originario in ordine all’iscrizione telematica dell’esecuzione, va subito detto che il creditore, mediante il redattore atti, dovrà depositare telematicamente la nota d’iscrizione a ruolo, qualificandola come atto principale, di regola generata in automatico, in formato pdf testuale con tutti i requisiti stabiliti dalle normative sopra richiamate, dopo aver compilato puntualmente tutti i dati richiesti.
Dovranno poi essere inseriti come allegati in formato pdf per immagine, le copie degli atti restituiti dall’ufficiale giudiziario (titolo esecutivo, precetto e verbale o atto di pignoramento), previamente attestati conformi dall’avvocato.
Quanto alla nota di trascrizione nella procedura esecutiva immobiliare, nel caso previsto dall’articolo 555 ultimo comma, si potrà allegarla in un momento successivo all’iscrizione eseguita, con un deposito telematico autonomo.
Il creditore, infine, potrà inserire ulteriori allegati opzionali, quali la procura alle liti e un indice atti per agevolare la disamina della produzione eseguita.
Quanto, invece, al contributo unificato, recentemente oggetto di dibattito in ordine al momento del suo deposito, va evidenziato che in data 3 marzo 2015 è intervenuta la circolare del Ministero della Giustizia, con la quale è stato chiarito che il pagamento del contributo unificato e della marca da 27,00 €, deve essere effettuato al momento del deposito dell’istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati e non al momento del deposito dell’atto introduttivo del processo. Fa eccezione il pignoramento presso terzi per il quale contributo unificato e marca dovranno essere versati all’atto dell’iscrizione a ruolo.
Completata la busta da spedire, l’avvocato dovrà inviarla all’ufficio giudiziario competente che provvederà a formare il fascicolo dell’esecuzione e all’attribuzione del numero di ruolo.

 Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense

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