Al via il processo amministrativo telematico

di Avv. Roberto Di Francesco

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La procedura non molto dissimile da quella che ha visto il più travagliato Processo Civile Telematico (PCT), prevede l’utilizzo di appositi moduli che saranno fruibili e scaricabili nella sezione Modulistica del sito web istituzionale della Giustizia Amministrativa
Al contrario del PCT, infatti, nel PAT non occorre essere dotati di un apposito redattore che consenta di formare la "busta" di trasporto degli atti, ma basterà la compilazione del modulo scaricato, compilato e salvato anche offline ed inviato anche in un momento successivo dopo aver preparato tutti gli atti (da redigere in formato PDF) da depositare anche in seguito una volta completato il "fascicolo".
Una volta predisposto, dunque, dopo aver acceduto con le proprie credenziali all’area riservata del PAT, il difensore dovrà depositare il modulo mediante invio con la PEC dell’avvocato o, in caso di collegio difensivo di uno degli avvocati, risultante dai pubblici elenchi.
Solo in casi eccezionali, quando ad esempio dovessero verificare problemi tecnici della ricezione della PEC dal Sistema della Giustizia Amministrativa o per la dimensione dei documenti, potrà essere consentito anche il caricamento diretto (c.d. Upload), mediante il modulo "deposito con unpload", che il difensore potrà scaricare direttamente dalla corrispondente Sezione "deposito con unpload".


Insomma il deposito dovrà essere sempre effettuato tramite modulo apposito, compilato in ogni parte con le informazioni richieste.
Allo stesso modulo dovranno essere allegati sia gli atti di parte che i documenti che si intendono produrre. Da sottolineare che il modulo dovrà essere firmato digitalmente dall’avvocato poiché, in caso contrario, il deposito non sarà accettato dal sistema.
Va rilevato che i moduli di deposito sono diversi a seconda degli atti o documenti da depositare (atti introduttivo, atti successivi, ecc.).  
Per i documenti è previsto un modulo deposito atti/documenti nella relativa sezione optando per la scelta dell’opzione giusta (documenti), a seguito della quale il sistema formerà automaticamente l’indice dei documenti.
A puro titolo esemplificativo va rilevato che per il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, è previsto il modulo denominato ModuloDepositoRicorso, mentre il deposito degli atti successivi al libello introduttivo e dei relativi allegati, dovrà essere utilizzato l’apposito ModuloDepositoAtto (in cui dovrà essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento del deposito telematico del ricorso introduttivo).
Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, e dovranno essere sottoscritti con firma digitale PAdES, firma che si intenderà estesa a tutti i documenti allegati e quindi contenuti nel modulo.
Ogni deposito sia dell’atto introduttivo che dei relativi allegati e degli altri atti di parte, dovrà essere effettuato tramite PEC.
A proposito del formato PDF, per i pochi che ancora non dovessero saperlo, l’atto digitale da allegare al modulo dovrà essere redatto in word e da questo convertito in PDF per renderlo un documento informatico sottoscritto con firma digitale.


Non sarà possibile, invero, depositare un atto redatto in cartaceo e scannerizzato, a meno che non si tratti di ipotesi eccezionali in cui l’atto introduttivo deve nascere per forza come atto cartaceo (riassunzione del giudizio davanti al GA per difetto di giurisdizione dichiarata dal GO prima del 1 luglio 2016 (se non già digitale), trasposizione da ricorso straordinario, riassunzione innanzi al Tar competente di ricorso incardinato presso altro TAR prima del 1 luglio 2016).
Quanto ai documenti (es. la procura e prova della notifica cartacea) potranno essere depositati anche come documenti scannerizzati.
In particolare la procura potrà essere depositata come originale digitale o come copia informatica scannerizzata dell’originale cartaceo, con gli effetti di cui all’art.22 del CAD (Codice dell’amministrazione digitale.
Per la prova della notifica se è fatta a mezzo PEC, nella parte "notifica" andranno allegate tutte le ricevute pec oltre all’atto digitale notificato a mezzo PEC. Se la notifica è fatta in cartaceo, andrà allegata la scansione di tutto ciò che è stato notificato compreso il ricorso, sotto forma di copia informatica di documento analogico (art.22 CAD). Sul tema potrà essere utile lo studio della normativa in particolare degli art. 136 comma 2 e comma 2 bis del codice del processo amministrativo; art. 9 regole tecniche (DPCM 16.02.2016 n. 40 in GU del 21.3.2016); artt. 6,7,8 e 9 specifiche tecniche (DPCM 16.02.2016 n. 40 in GU del 21.3.2016).
Insomma dopo essere stato più volte rimandato, dal prossimo primo luglio il Processo Amministrativo Telematico, prenderà l’abbrivio per approdare ad una fase più adeguata ai tempi.
E sull’argomento ritorneremo a rendere conto degli sviluppi successivi alla pratica attuazione.


Avv. Roberto Di Francesco - Delegato di Cassa Forense

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