“Saldo e stralcio”: non si applica ai contributi richiesti a seguito di accertamento
26/02/2019
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Anche a Cassa Forense, come ad altri Enti previdenziali privati, è arrivata in questi giorni la risposta alla lettera di diffida, inviata all’Agenzia dell’Entrate Riscossione, per chiarire la propria posizione rispetto alla misura contenuta nella Legge di Bilancio 2019, denominata “saldo e stralcio” (art. 1, comma 185 e ss. Della Legge 145/2018).
L’Agenzia delle Entrate, riconoscendo la fondatezza delle osservazioni di Cassa Forense, ha confermato che si atterrà alle indicazioni fornite, vista la posizione di autonomia riconosciuta dal Legislatore alla Cassa in funzione della propria natura giuridica di diritto privato, nonché per il fatto che è la stessa Legge ad escludere espressamente dalla sanatoria le cartelle emesse “a seguito di accertamento” dell’Ente previdenziale nei confronti dei propri iscritti.
D'altronde la norma, per come è formulata, rischia di rivelarsi un vero e proprio “boomerang” per gli stessi teorici beneficiari, in quanto, per i liberi professionisti, a differenza dei lavoratori dipendenti, non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni e ciò, in molti casi, comporta l’impossibilità, in caso di mancato versamento dell’effettiva contribuzione dovuta, di maturare il diritto alla pensione.