COMPENSAZIONE CREDITI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - SECONDA FINESTRA TEMPORALE – SUGGERIMENTI OPERATIVI

di Giancarlo Renzetti - Barbara Marchionni

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Con l’ultimo Decreto MEF, di concerto con il Ministro della Giustizia, pubblicato in G.U. il 26/9/2023 è stata introdotta un’ulteriore finestra temporale dal 1/9 sino al 31/10 di ciascun anno, oltre quella già prevista dal 1/3 al 30/4, per poter effettuare la compensazione dei crediti per patrocinio a spese dello stato con oneri previdenziali.

Sulla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali RGS-MEF è pertanto operativa la nuova finestra per poter effettuare la procedura di autocertificazione, con l’inserimento delle fatture per le quali si intenda esercitare l’opzione di utilizzo del credito in compensazione.

Lo stanziamento complessivo rimane fermo al tetto di 40 milioni di euro annui.  Sino al 2022 lo stanziamento era di 10 milioni.

La possibilità di compensare i crediti per patrocinio a spese dello Stato con gli oneri previdenziali, così come l’innalzamento dei fondi per la compensazione e l’apertura di una seconda finestra temporale, è dovuta alla costante richiesta di Cassa Forense in collaborazione con il CNF e con il sostegno dell’OCF.

Si segnala che:

  • per le fatture ammesse non potrà più essere chiesto il pagamento in quanto il requisito di ammissione, che consente la selezione delle sole fatture non pagate neanche parzialmente, deve essere rispettato anche successivamente all’ammissione;
  • si consiglia di evitare l’inserimento delle fatture elettroniche tramite il servizio di interscambio a ridosso della scadenza della finestra temporale (31/10), in quanto la sincronizzazione è garantita solo dopo 24/48 ore;

Scaduto il termine per l’inserimento (ora 31/10/2023) il sistema PCC comunica:

  • all’avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma l’ammissione alla procedura di compensazione. L’importo del quale l’avvocato può disporre per la compensazione è pari all’intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto;
  • all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione;
  • al Tribunale, nel corso dell’esercizio e per ciascun avvocato che ha presentato istanza, l’elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione al fine di evitare che venga disposto un doppio pagamento.

La compensazione può essere effettuata esclusivamente mediante F24 WEB, tramite accesso ai portali Entratel o Fisconline, anche in più soluzioni ed in momenti diversi dell’anno.

Si ricorda che la procedura da seguire per poter procedere alla compensazione, è invariata rispetto a quanto necessario per ottenerne il pagamento.

Quando nel SIAMM lo stato della fattura emessa appare come Lordo Esecutivo si può avviare la procedura di compensazione.

Per accedere la prima volta e farsi accreditare nella piattaforma PCC è necessario il rilascio di credenziali da parte del FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE DI GIUSTIZIA o a mezzo PEC tramite l’Ufficio Territoriale della Ragioneria dello Stato.


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