Cassa Forense: adempimenti contributivi di fine anno
24/12/2019
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Il 31 dicembre 2019 scade il termine per il pagamento della seconda rata dei contributi in autoliquidazione per l’anno 2018, determinati a seguito dell’invio della comunicazione (Mod. 5/2019) del reddito professionale netto (il contributo soggettivo) e del Volume d’affari IVA (il contributo integrativo) dell’anno 2018.
Con il pagamento della seconda rata l’iscritto completa i suoi obblighi, contributivi e dichiarativi, per l’anno 2018, atteso che in precedenza, in riferimento a tale annualità, ha già corrisposto la prima rata in autoliquidazione, versata entro il 31/07/2019 (limitatamente all’annualità in questione, in deroga alle comuni regole, il Cda di Cassa Forense ha deliberato di ritenere “tempestivi” i pagamenti eseguiti entro il 30/09/2019) nonché i contributi minimi dell’anno 2018 (ad eccezione delle coorti di iscritti esonerate da questo obbligo), versati nel corso della stessa annualità, mediante quattro rate aventi scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre 2018 (il pagamento di una qualsiasi di dette rate non comporta l’applicazione di interessi e/o sanzioni ove eseguiti entro il termine di scadenza dell’ultima rata).
In sintesi gli adempimenti dovuti dagli iscritti per l’anno 2018 possono così riassumersi:
- 28 febbraio 2018 1^ rata contributi minimi
- 30 aprile 2018 2^ rata contributi minimi
- 30 giugno 2018 3^ rata contributi minimi
- 30 settembre 2018 4^ rata contributi minimi
- 31 luglio 2019 1^ rata contributi in autoliquidazione (pagamento tempestivo ove eseguito entro il 30/09/2019)
- 30 settembre 2019 termine invio modello 5/2019
- 31 dicembre 2019 2^ rata contributi in autoliquidazione
Il 31 dicembre 2019 non è solo il termine per il versamento della 2^ rata a saldo del contributo soggettivo e integrativo, ma anche il termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica), nella misura percentuale (dall’1% al 10% del reddito professionale netto) scelta dall’iscritto in sede d’invio del modello 5.
Detto pagamento, proprio perché trattasi di contribuzione “volontaria”, va eseguito tassativamente entro il termine del 31.12.2019 e, laddove eseguito successivamente, sarà oggetto di restituzione.
Da ultimo, va anche segnalato, che sempre entro il 31/12/2019, gli iscritti che nel 2018 si trovavano entro i primi otto anni di iscrizione alla Cassa e, pertanto, hanno goduto per detta annualità delle facilitazioni di cui all’art. 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 comma 10 della L. 247/2012, possono generare nella propria area personale riservata il bollettino mav relativo al pagamento dell’integrazione dovuta a titolo di contributo soggettivo volontario. Eseguito anche detto pagamento l’iscritto si vedrà riconosciuta a fini previdenziali l’intera annualità del 2018.
Dott.ssa Paola Ilarioni - Dirigente Normativa, Iscrizioni e Contributi Minimi