Tutela del bene (preminente) della salute e rispetto delle libertà della persona umana
18/05/2020
Stampa la pagina
La sintesi tra esigenze sanitarie ed esigenze economiche va trovata, anche in tempo di pandemia, contemperando l’esercizio delle libertà personali, compresa quella attinente al libero svolgimento delle attività imprenditoriali e lavorative, con la necessità di controllo sociale a tutela del bene della salute.
L’emergenza sanitaria può, quindi, “legittimare” soltanto restrizioni che siano strettamente correlate alla necessità di tutela del bene della salute; ma non può, tale emergenza, divenire occasione per introdurre normative che sacrifichino altri beni propri della persona umana.
E’, allora, compito della politica individuare modalità di tutela del bene della salute alternative ed equivalenti al sacrificio tout court di tali altri beni; modalità che consentano l’espletamento in sicurezza delle attività sociali e lavorative, aggiornate secondo l’evoluzione dei tempi, delle situazioni e dei rischi.
Si tratta, poi, di non sovrapporre, nell'effettuare scelte politico-normative, motivazioni attinenti alla tutela della salute a motivazioni riguardanti profili di difesa dell’ordine pubblico.
Ciò vale per le ipotesi di riforma del processo penale: motivi contingenti attinenti all'emergenza sanitaria in atto non possono costituire occasione per riforme incidenti sulla struttura e sulla funzione del processo, modificando il sistema di garanzie e di modalità (frutto anche di approfonditi studi scientifici) di acquisizione della prova e di enunciazione delle difese.
E ciò vale, anche, per l’ipotesi di introduzione di un obbligo di pagamento con moneta elettronica per qualunque importo, in funzione della tutela della salute e in funzione antiriciclaggio e antievasione fiscale.
Non appare condivisibile l’argomento che, vietando l’uso del contante, si eviterebbe il contagio a causa del contatto con lo stesso. Il “contatto”, comunque, i contraenti lo avrebbero con l’oggetto acquistato, con la carta di credito e/o debito utilizzata per l’acquisto, con il terminale POS, con lo scontrino fiscale o la ricevuta elettronica, e così via.
Per quanto riguarda il contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale potrebbero essere introdotte misure, non soltanto penali, molto più incisive rispetto all'introduzione dell’obbligo di pagamento elettronico e che, nonostante ciò, non incidano sul rispetto della sfera privata, non comportando l’acquisizione di dati informativi totalizzanti sulle persone.
Va detto, anche, che acquisterebbe, inevitabilmente, una capacità di controllo totalizzante della vita di una persona l’obbligo (e non la mera facoltà) di utilizzazione di un’app che tracci i suoi spostamenti: anche in questo caso è compito della politica acquisire dalla scienza l’indicazione di misure utili a garantire la salute, che, però, non siano troppo invasive della sfera della persona umana.
Avv. Antonio Mazzone – Foro di Locri