TRIBUNALE DI MILANO, ORDINANZA IN TEMA DI EREDITÀ DIGITALE
18/02/2021
Stampa la paginaL’ordinanza del Tribunale di Milano, Sez. I civile, emessa lo scorso 10 febbraio 2021, ha finalmente affrontato il tema della c.d. eredità digitale, a seguito del caso di un giovane chef, deceduto dopo un grave incidente.
Il Tribunale si è pronunciato a seguito del ricorso di cui agli artt. 669-bis e 700 c.p.c. contro la Apple Italia S.r.l., presentato dai genitori del defunto per chiedere, in via cautelare, di obbligare la società appartenente al noto gruppo “Apple” a fornire assistenza nel recupero dei dati personali, archiviati dall’“Iphone X” del figlio nel sistema di sincronizzazione “iCloud”, consistenti in video, immagini e ‘ricette’ salvate in memoria.
Dagli atti, è emerso che Apple avesse richiesto al Tribunale di precisare che il defunto fosse il titolare di tutti gli account associati al c.d. “ID Apple” e di intendere il richiedente alla stregua dell’'agente’ del patrimonio del de cuius, come imposto, in termini di ‘consenso legittimo’, dall’Electronic Communications Privacy Act del 1986. Infine, la società eccepiva che l’account del defunto avrebbe potuto contenere anche dati personali di terzi.
Sul punto, è opportuno precisare che il Regolamento 2016/679 (GDPR) non si applica, secondo il Considerando 27, ai dati personali del deceduto, rinviando la competenza legislativa ai singoli Stati UE.
Infatti, il D. Lgs. n. 101/2018 ha introdotto nel D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) l’art. 2-terdecies, legittimando i ricorrenti ad accedere ai dati personali del figlio perché, oltre ad essere suoi eredi, agiscono in ogni caso a tutela dell’interessato “per ragioni familiari meritevoli di protezione”, permettendo così al Tribunale di ritenerne sussistente il “legittimo interesse”, ex art. 6, par. 1, lett. f) del citato Regolamento.
Alla luce dell’ordinanza, appare chiaro che le nuove tecnologie abbiano irreversibilmente cambiato la relazione intercorrente fra l’identità personale e la morte, introducendo nuove prospettive di riforma negli ordinamenti, in termini di governance tra le società fornitrici di servizi informativi, di accesso agli eredi, oltreché di testamento digitale.
Con l’introduzione di una simile disciplina, ad esempio, sarebbe opportuno anche interrogarsi sulla validità delle dichiarazioni telematicamente compilate a mezzo ‘form’.
Ebbene, si evidenzia chiaramente la necessità di disciplinare i dati personali riferibili al defunto che, in quanto non regolamentati dal GDPR, dovrebbero trovare la medesima tutela della data protection, non solo in punto di legittimazione all’esercizio dei diritti, ma anche di definizione normativa applicabile e della relativa efficacia spazio-temporale.
Avv. Emanuele Nagni del Foro di Roma