Svolta storica per la responsabilità medica: la Corte costituzionale amplia le garanzie difensive nel processo penale
07/01/2026
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Con la sentenza n. 170 del 25 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83 del Codice di procedura penale, nella parte in cui non consentiva all’imputato di richiedere la citazione della compagnia assicurativa quale responsabile civile.
Il problema della disparità di trattamento
Prima di questo intervento, il medico imputato per responsabilità professionale si trovava in posizione sfavorita rispetto al collega convenuto in sede civile. Mentre nel processo civile il medico poteva chiamare in garanzia la propria assicurazione ai sensi degli artt. 1917 del Codice civile e 106 del Codice di procedura civile, nel processo penale doveva attendere l’esito del processo e, in caso di condanna, pagare di tasca propria per poi avviare un separato giudizio civile contro l’assicuratore.
Il quadro normativo della Legge Gelli-Bianco
La questione si inserisce nella disciplina della Legge 8 marzo 2017, n. 24, che ha introdotto:
- l’obbligo assicurativo: le strutture sanitarie devono assicurarsi per i danni del personale medico (art. 10), configurato come “assicurazione per conto altrui” dove la struttura è contraente e il medico assicurato. I medici liberi professionisti devono autonomamente assicurarsi.
- l’azione diretta del danneggiato: l’art. 12 consente al paziente di agire direttamente contro l’assicuratore, operativa dal 16 marzo 2024 con il decreto ministeriale n. 232/2023.
Il percorso giurisprudenziale della Consulta
La Corte Costituzionale ha riconosciuto che la responsabilità sanitaria è analoga ad altre ipotesi di assicurazione obbligatoria, per le quali aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 83 c.p.p., in particolare:
- l’assicurazione automobilistica (sentenza n. 112/1998);
- l’assicurazione venatoria (sentenza n. 159/2022).
Come chiarito dalla sentenza n. 159/2022, “il solo elemento realmente indispensabile affinché l’assicuratore del danneggiante possa essere qualificato come responsabile civile è la previsione normativa dell’azione diretta del danneggiato”.
La “funzione plurima” dell’assicurazione sanitaria
La Consulta e ha identificato una funzione plurima del rapporto assicurativo sanitario che tutela sia il danneggiato (garantendogli il risarcimento), sia il medico (attraverso la manleva).
Una delle finalità della legge n. 24/2017 è “garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico”, obiettivo che rischierebbe di rimanere frustrato se il medico potesse far valere il diritto alla manleva solo dopo la condanna.
Gli effetti pratici
La sentenza produce effetti immediati di notevole portata:
- economia processuale: si evita la frammentazione dei giudizi accertando responsabilità penale, civile e obbligo di garanzia in un unico contesto;
- tutela dell’imputato: il medico può attivare subito la copertura assicurativa; in caso di condanna, il giudice può ordinare direttamente all’assicuratore di pagare;
- coerenza del sistema: viene sanata una disarmonia ordinamentale, garantendo che i diritti di difesa non siano compressi dalla scelta della sede processuale.
Portata sistematica
La decisione completa un percorso che ha progressivamente esteso la facoltà dell’imputato di citare l’assicuratore nelle ipotesi di assicurazione obbligatoria con azione diretta, contribuendo a contrastare la medicina difensiva e rafforzando le tutele per i professionisti sanitari, rendendo più equo ed efficiente l’accertamento delle responsabilità in ambito medico.