SEDI DEGLI ORGANISMI E COMPETENZA TERRITORIALE NELLA MEDIAZIONE: RISCHIO IMPROCEDIBILITÀ

di Manuela Zanussi

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L’incontro viene tenuto in modalità telematica ma la domanda di mediazione era stata depositata presso un luogo diverso dalla sede principale (o secondaria) dell’organismo territorialmente competente: improcedibilità.

Una recentissima sentenza del Tribunale di Aosta, la n. 143 del 11.7.2005 Giudice dott.ssa De Luca, ha chiarito che, anche se l’incontro è telematico, va posta attenzione al luogo ove ha sede l’organismo, nella scelta di dove depositare la domanda.

Per la corretta instaurazione della procedura rilevano le sedi fisiche, principali o secondarie, degli organismi di mediazione ove viene effettuato il deposito introduttivo.

La domanda deve essere presentata presso la sede secondaria (o primaria) dell’organismo territorialmente competente; esso, secondo l’art. 4 comma 1 D.lgs. 28/2010, è “il luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.

La sede principale dell’organismo (o una sua sede secondaria) devono trovarsi all’interno della circoscrizione del tribunale territorialmente competente secondo le regole processuali ordinarie, tali dati devono essere comunicati al Ministero della Giustizia e risultare organismi iscritti al registro degli organismi di mediazione: a tali condizioni la domanda verrà considerata regolare.

Nel caso affrontato dal tribunale aostano, si era in corso di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari, caso di mediazione obbligatoria. Il giudice rilevava alla prima udienza che non era stato preliminarmente svolto il tentativo di mediazione e assegnava un termine per l’instaurazione.

Alla successiva udienza parte opposta depositava il verbale dell’incontro di mediazione tenutosi in videoconferenza, senza la parte chiamata, e allegava “l’immagine dell’elenco (di alcune) delle asserite sedi secondarie dell’Organismo di mediazione adito ivi compresa quella di Aosta”. Assumeva che l’organismo adito aveva stipulato una convenzione regolarmente comunicata al Ministero con altro organismo avente sede a Aosta, e che, come richiesto nella comunicazione di avvio, il chiamato avrebbe dovuto depositare l’adesione specificando se avesse voluto partecipare in presenza ad Aosta, nell’indirizzo che sarebbe stato comunicato, o in modalità telematica.

Parte opponente, a sua volta però, depositava una PEC in cui evidenziava che all’indirizzo di Aosta dell’Organismo risultante dal Registro ministeriale dove si era recata per svolgere il primo incontro non vi era né una sede, né un campanello, né buca delle lettere, nè altro.

Il Giudice della città dell’Arco di Augusto e di Porta Pretoria, esaminate le produzioni documentali delle parti, riteneva che quanto depositato dall’istante-opposto in giudizio non fosse sufficiente a dimostrare “né l’esistenza della pretesa sede secondaria dell’organismo di mediazione adito, né tantomeno il deposito presso la suddetta sede della domanda di mediazione” non avendo l’immagine allegata alcun valore probatorio.

In ogni caso, a chiare lettere il tribunale aostano rilevava come, seppure l’organismo territorialmente competente potesse avvalersi di sedi secondarie, secondo quanto prevede la legge attraverso convenzioni con altri organismi, la domanda doveva comunque essere presentata presso la sede secondaria (o primaria) territorialmente competente. Ciò nella fattispecie non era accaduto, a prescindere dal fatto che gli incontri si fossero svolti in modalità telematica (cfr. Tribunale Grosseto, 04/06/2025, n. 458, e Tribunale di Lecce, 03/04/2025, n. 1080).

Secondo ormai consolidata giurisprudenza, la partecipazione al procedimento di mediazione in via telematica deve essere una scelta del chiamato e non deve invece essere strumentalmente utilizzata da chi introduce il procedimento per derogare al disposto dell’art. 4. La modalità telematica è una mera modalità di svolgimento dell’incontro, ma non può essere vanificata la regola sulla competenza territoriale dell’organismo, che deve essere dunque osservata nel deposito della domanda.

Le parti possono dichiarare di voler consensualmente derogare, acconsentendovi espressamente a verbale dell’incontro o negli atti introduttivi, la competenza territoriale dell’organismo (incompetente) attivato: “La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti” (art. 4 comma 1 D.Lgs. 28/2010). In ogni altro caso, però, e secondo la regola generale, la domanda di mediazione obbligatoria presentata dinanzi a un organismo privo di competenza territoriale, comporta la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale (cfr. ex multis Tribunale di Messina 5.2.25 n. 194).

Una ormai datata circolare del Ministero della Giustizia del 2013 fornisce utili chiarimenti per l’individuazione dell’organismo di mediazione competente per territorio, affermando che “la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia […], in qualsiasi comune della circoscrizione”.

Secondo il dictum normativo e le conformi indicazioni ministeriali, dunque, qualora la sede principale dell’organismo o una sua sede secondaria si trovino all’interno della circoscrizione del tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie, tali dati siano stati comunicati al Ministero della Giustizia e risultino iscritti al registro degli organismi di mediazione, la domanda verrà considerata correttamente depositata.

Pretende in effetti il Ministero che tutte le sedi, anche secondarie, siano organizzate in modo tale da poter assicurare agli utenti un servizio efficiente e stabile, trasparente e efficace, sottoponendo periodicamente gli organismi a verifiche e controlli, anche in sede ispettiva per garantire all’utente un servizio di mediazione di sempre maggior qualità ed efficienza.

 

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