SE IL GIUDICE DELEGA IN MEDIAZIONE: IL TERMINE DA OSSERVARE
12/04/2025
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La parte cui spetta l’onere di attivare la mediazione deve ottemperarvi entro l’udienza di rinvio fissata dal Giudice, pena la declaratoria di improcedibilità della domanda.
Il Tribunale di Firenze con una recente pronuncia del gennaio 2025 (sent. 15 del 3.1.2025 dott.ssa Ballerini) ribadisce l’orientamento giurisprudenziale consolidato, sulla scia della giurisprudenza di legittimità di cui alla sentenza della Cassazione n. 40035/2021, in cui si ricordava che ciò che rileva è “l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo e non già l’avvio di essa nel termine i 15 giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che la dispone.”
Il termine stabilito dal Giudice nell’ordinanza di delega, dunque, ha inequivocabilmente natura ordinatoria. Il suo sforamento non precluderebbe alcunchè alla parte, anche qualora non venga rispettato, fermo restando dunque unicamente l’obbligo di svolgere la procedura entro l’udienza differita.
Su questa linea anche i recenti Tribunale di Cosenza nella sentenza n. 1889/2024 e Tribunale di Cassino sentenza n. 1119/2024.
Come noto, la mediazione può essere proposta dall’avvocato prima di agire in giudizio, oppure può essere disposta dal giudice nel corso di un processo (c.d. mediazione delegata).
La Riforma Cartabia introduce un nuovo articolo ad hoc dedicato alla mediazione delegata, l’art. 5-quater del D.lgs. 28/2010, specificando che “fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione, il giudice, anche in sede di giudizio di appello”, può disporre la mediazione.
Essa è quella che la miglior dottrina qualifica come “mediazione delegata propria”: quella in cui il giudice nel suo potere discrezionale ritiene che sussistano nella fattispecie i c.d. “indici di mediabilità” (valutata “la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza”) e dunque con ordinanza motivata invita le parti ad esperire il tentativo di conciliazione.
In tal caso l’ordine del giudice parifica, negli effetti processuali finali, la mediazione delegata a quella c.d. obbligatoria e quindi la mediazione svolta su ordine del giudice diventa “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5 quater comma 2 D.Lgs. 28/2010).
All’udienza di rinvio in giudizio le parti devono documentare di essersi attivate mediante deposito del verbale di incontro di mediazione. A parere della scrivente più opportunamente vanno allegate -oltre al verbale di primo incontro- anche la domanda di mediazione, la comunicazione di avvio rilasciata dall’organismo e l’eventuale adesione del chiamato.
Nel testo novellato dalla Riforma Cartabia è sparito il termine di 15 giorni scritto nel previgente dettato normativo, della cui natura ordinatoria si è detto sopra, e dunque oggi si leggono molte ordinanze prive di termini.
Quale legale che assiste una parte in mediazione, e specificamente il legale dell’attore/ricorrente/intimante, si ritiene di porre dunque attenzione a dare corso alle ordinanze di delega giudiziale in mediazione con le seguenti accortezze, nate dalla pratica quotidiana:
- quanto prima (o nel termine ordinatorio indicato dal giudice) depositare la domanda presso l’organismo competente;
- allegare alla domanda di mediazione gli atti introduttivi del giudizio e l’ordinanza di delega;
- svolgere il primo incontro di mediazione entro l’udienza di rinvio fissata dal Giudice;
- in giudizio depositare la domanda di mediazione, la comunicazione di avvio rilasciata dall’organismo e l’eventuale adesione del chiamato e il verbale di primo incontro.
Anche qualora superato il termine eventualmente assegnato dal giudice per promuovere la procedura, non verrebbe dunque condizionata la procedibilità della domanda, che viene preclusa solo in caso di mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata dal giudice per verificare l’esito della stessa.
Appare dunque emergere anche dalle citate pronunce il vero valore aggiunto della mediazione, che è la sua informalità e duttilità; il predetto procedimento di giustizia consensuale guarda infatti alla sostanza dei bisogni e degli interessi delle parti ed è per questo che è importante sia svolto con partecipazione leale e collaborativa dei legali e delle parti, e che le stesse giungano a una matura decisione di autodeterminazione della propria sfera giuridica.