REVOCA AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: NO MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
16/04/2025
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Non rientra tra le ipotesi di mediazione obbligatoria la causa avente ad oggetto la richiesta di revoca dell’amministratore condominiale.
Il Tribunale di Napoli con il recente decreto n. 10441/2025 ribadisce che le cause di revoca dell’amministratore condominiale non rientrano tra le c.d. “cause di condominio” per cui ai sensi dell’art. 5 D.lgs. 2010 è prevista la mediazione obbligatoria. Questo l’orientamento maggioritario in materia.
Il Giudice partenopeo respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministratore, motivando sulla scorta della natura del procedimento di revoca, che è di volontaria giurisdizione, in camera di consiglio (art. 64 disp.att. Cod. civ.).
Il procedimento di revoca dell’amministratore condominiale è un “procedimento camerale plurilaterale tipico”, meramente sostitutivo della volontà assembleare, privo di carattere decisorio e che non preclude la richiesta di tutela ordinaria in via giurisdizionale. Esso pertanto, secondo quanto testualmente previsto all’art. 6 lettera f) del D.Lgs. 28/2010, è escluso dalla mediazione obbligatoria.
Sull'argomento si era recentemente espressa anche la Corte D'Appello di Napoli (Ordinanza n° 1176 del 22 aprile 2024), seguendo le indicazioni date dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 1237 del 18 gennaio 2018, e la Corte di Appello di Palermo nella sentenza del 29 giugno 2018.
Invero vanno registrate in giurisprudenza anche pronunce contrarie, che assoggettano la revoca giudiziale dell’amministratore al tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda stessa (cfr. Trib. Macerata, decreto del 10 gennaio 2018).
Tali pronunce minoritarie si basano sulla considerazione che l’art. 71 quater disp. att. precisa che per “controversie in materia di condominio” si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni di cui al Libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice, e che l’art. 5 comma 1 D.lgs. dispone che sono sottoposte a condizione di procedibilità le azioni quando si “intende esercitare in giudizio un’azione in tema di condominio”.
Il Tribunale di Macerata affermava infatti: “poiché l’art. 64 disp att. c.c. viene espressamente richiamato dal menzionato art. 71 quater, che disciplina il procedimento di revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal comma 11 dell’art. 1129 c.c. e dal comma 4 dell’art. 1131 c.c., non ci sono dubbi sull’applicabilità al procedimento di revoca dell’amministratore della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità”.
Pare tuttavia alla deducente più lineare e condivisibile la tesi maggiormente diffusa tra i tribunali italiani per cui l’azione di revoca dell’amministratore non sia parificabile alle “azioni in giudizio in tema di condominio” perché non è la qualità soggettiva dell’ente coinvolto ad attrarre le controversie nell’area della obbligatorietà del procedimento bensì il tipo di contenzioso nella sua oggettiva individuazione.
Se dunque per le richieste di revoca non va preliminarmente esperita la mediazione c.d. obbligatoria, va comunque sempre valutato se procedere con una mediazione per la soluzione di una controversia civile e commerciale per i vantaggi di breve durata, costi predeterminati, informalità, benefici fiscali e opportunità di individuazione di soluzioni di reciproca soddisfazione degli interessi delle parti che la mediazione persegue come suo valore intrinseco.