RAPPORTI TRA MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA: PREVALENZA ALLA MEDIAZIONE

di Manuela Zanussi

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Tra negoziazione e mediazione, due istituti di giustizia consensuale molto noti, apprezzati e utilizzati dai legali, si pongono diversi casi con problemi di loro coordinamento.

Cosa fare con procedimenti con domanda introduttiva di valore inferiore ai 50.000 euro o in materia di incidentistica stradale e contestualmente rientranti nell’alveo dell’elenco delle materie per cui è obbligatoria la mediazione, ovvero in caso di erronea promozione di domande di mediazione in luogo di negoziazioni?

L’orientamento ormai prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, e dalla scrivente condiviso, prevede che in caso di cumulo o di errore nell’attivazione dei due istituti prevalga la mediazione:

  1. non può infatti esigersi dalla parte la promozione di due distinte procedure volte a soddisfare due diverse condizioni di procedibilità: in caso di cumulo prevale la mediazione, che si afferma come istituto di conciliazione “di elezione”;
  2. in caso di erronea promozione della mediazione in luogo della negoziazione, il primo istituto conciliativo (mediazione) è stato ritenuto equipollente ed anzi più garantista ed efficace dell’altro negoziazione) prevedendo la figura del terzo imparziale e dotato di poteri di formulare una proposta.

Alcune recenti sentenze in tema, sui richiamati orientamenti ormai consolidati:

  • Tribunale di Agrigento, sentenza 8 gennaio 2025, n. 15:

La proposizione (erronea) della domanda di mediazione in luogo della negoziazione obbligatoria risulta comunque idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

Viene richiamato l’art. 3 comma 5 del D.L. 132/2014, come modificato dalla L.162/2014, prevede le ipotesi di negoziazione obbligatoria “fuori dei casi previsti dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

Il Tribunale rileva come il legislatore abbia voluto “evitare l’aggravamento conseguente all’imposizione di due specifiche condizioni di procedibilità e di dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nelle ipotesi di potenziale cumulo”

Tale opzione “…trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti. La mediazione…. con modalità più stringenti e, almeno in ipotesi, [più] efficaci …”. 

 

  • Tribunale di Gorizia, sentenza 30 gennaio 2024, n. 35:

essendo stato (erroneamente) esperito il tentativo di mediazione in luogo della negoziazione assistita, il giudice ha sottolineato come dovesse ciononostante ritenersi utilmente effettuata una procedura di conciliazione in quanto “la presenza di un terzo imparziale, quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita, in cui l’analogo ruolo è svolto dai difensori delle parti […]”.

Infatti “la funzione degli strumenti di A.D.R. non è quella di introdurre nuove ipotesi di improcedibilità della domanda ma consentire alle parti, in ottica deflattiva, di ricercare una soluzione conciliativa in una sede diversa da quella contenziosa”.

Dunque nel caso di cumulo tra negoziazione e mediazione obbligatoria, chi intende agire in giudizio potrebbe esperire unicamente e utilmente solo la procedura di mediazione, venendo sussunta la negoziazione nella [più ampia -ndr-] mediazione.

Sulla stessa linea, anche Tribunale di Prato, sentenza 29 aprile 2024, n. 343 per cui ai fini del perfezionarsi della condizione di procedibilità possa ritenersi più che adatta e sufficiente la procedura di mediazione in luogo di quella di negoziazione assistita ove obbligatoria.

Anche la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 7272/2023, aveva affermato che la condizione di procedibilità della domanda in una materia per la quale la legge richiedeva il preventivo esperimento della negoziazione assistita dovesse ritenersi soddisfatta anche laddove la parte avesse presentato domanda di mediazione.

La pronuncia in parola, rigettando la diversa interpretazione formulata dal giudice di prime cure, confermava un precedente del Tribunale di Roma (sentenza n. 11431/2022) secondo il quale la mediazione obbligatoria doveva ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui fosse previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita “…in quanto la mediazione obbligatoria, comportando la presenza di un terzo imparziale quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione (…) A quanto già motivato dal Tribunale di Roma nel precedente citato va rilevato che lo spirito delle norme che sanzionano con l’improcedibilità il mancato esperimento dei diversi procedimenti di ADR non è quello di eliminare i processi uccidendoli in culla con pronunce in rito ma quello di sanzionare con l’improcedibilità solo le azioni nelle quali non sia stato fatto tutto il possibile per evitare il ricorso alla via giudiziaria“.

Attivare un’idonea, efficace, garantista e sostenibile procedura conciliativa che consenta di trovare, nel solco del principio dell’autoresponsabilità e dell’autodeterminazione, accordi che soddisfino i veri bisogni e gli interessi delle parti: questo l’obiettivo del legislatore, non certo quello di far concludere i processi con pronunce di improcedibilità come troppo semplicisticamente taluno ritiene.

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