LE NUOVE AZIONI DI CLASSE E LE NUOVE AZIONI RAPPRESENTATIVE
04/08/2024
Stampa la paginaIn Italia, quantomeno sino al recente passato, l’istituto della class action non ha avuto una particolare diffusione applicativa, ciò è accaduto per varie ragioni ivi incluse le particolari regole procedurali che governavano questo tipo di azione.
Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare a seguito degli interventi effettuati dal legislatore italiano nel corso degli ultimi anni (segnatamente, nel 2019 e nel 2023), diretti a potenziare lo strumento ed accrescerne il concreto utilizzo e che sembrano aver colto nel segno, dato che il numero di azioni collettive è aumentato in modo significativo, specialmente nel corso dell’ultimo anno e mezzo.
In particolare:
- nel Codice di Procedura Civile sono stati introdotti gli artt. 840 e ss. (tramite L. n. 31/2019 e con effetto dal 19 maggio 2021) che disciplinano l’azione di classe “generale”. Si tratta di un’azione di classe esperibile da chiunque, persona fisica o persona giuridica, in relazione a violazioni di “diritti individuali omogenei”, senza particolari limitazioni di materia e tramite cui possono essere chiesti provvedimenti di natura risarcitoria e restitutoria o inibitori:
- nel Codice del Consumo sono stati in introdotti gli artt. 140-ter e ss. (tramite il D.lgs. 28/2023 che ha recepito la Direttiva UE 2020/1828 e con effetto dal 25 giugno 2023) che disciplinano l’azione rappresentativa dei consumatori ossia un’azione di classe “speciale”. Si tratta di un’azione di classe esperibile solo dalle associazioni dei consumatori in possesso di determinati requisiti e inserite in apposito elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché da organismi pubblici indipendenti (es. Banca d’Italia, Consob, IVASS, AGCM, Garante Privacy) in relazione a violazioni degli “interessi collettivi dei consumatori” esclusivamente nelle materie inserite dal legislatore in un apposito elenco allegato al lgs. 28/2023 (che, tra l’altro, include le disposizioni di legge in tema di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole), azione tramite cui possono essere chiesti provvedimenti di natura compensativa (e, dunque, anche risarcitori e restitutori) o inibitoria.
I due strumenti di tutela di classe sopra indicati presentano (alcune differenze, ma anche) alcuni tratti salienti comuni che oggi rendono l’istituto della class action particolarmente attrattivo per i soggetti (anzitutto, i consumatori) colpiti da un illecito plurioffensivo e, al contempo, rischioso (o, meglio, più rischioso rispetto ad una pluralità di azioni individuali) per i soggetti (normalmente le imprese) che sono chiamati a resistere a tali azioni collettive.
In particolare, in questa sede merita segnalare quanto segue.
A. La legittimazione attiva
La disciplina processuale “generale” (artt. 840 e ss. c.p.c.) e quella “speciale” (artt. 140-ter e ss Cod. Cons.) attribuiscono legittimazione attiva propria alle organizzazioni e associazioni in possesso di determinati requisiti e inserite negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia (per l’azione di classe generale) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (per l’azione rappresentativa) (su tutte le associazioni dei consumatori).
Non vi è dunque la necessità per tali organizzazioni e associazioni di raccogliere preventivamente il mandato dei soggetti lesi dall’illecito plurioffensivo per poter validamente promuovere un’azione di classe (come, invece, era necessario fare in passato secondo la precedente disciplina normativa), ciò che evidentemente rende più facile e veloce la preparazione e l’avvio dell’azione.
B. L’adesione dei membri della classe
Il procedimento di adesione all’azione da parte dei (potenziali) componenti della classe è oggi più semplice e snello rispetto al passato, dato che l’adesione (i) non richiede l’assistenza di un avvocato; (ii) avviene interamente online tramite il portale gestito dal Ministero della Giustizia; e, soprattutto, (iii) può essere effettuata entro due distinte finestre temporali:
- la prima si apre in seguito alla pronuncia dell’ordinanza che dichiara ammissibile l’azione;
- la seconda si apre – si noti – in seguito alla pronuncia della sentenza che accoglie nel merito l’azione (ciò che rende particolarmente difficile per la parte resistente valutare ex ante in modo puntuale il rischio di causa, essendo la “classe” compiutamente definita solo successivamente ad una eventuale pronuncia di soccombenza).
La possibilità di adesione dei componenti della classe è prevista solo per le azioni nelle quali viene richiesto un provvedimento risarcitorio/restitutorio o compensativo, mentre non è prevista per le azioni meramente inibitorie.
C. Il sistema di pubblicità
Il sistema di pubblicità delle azioni è stato potenziato dal legislatore con l’obbiettivo di massimizzare la conoscibilità dei procedimenti pendenti e stimolare le adesioni dei soggetti lesi.
Tale sistema prevede, tra l’altro, (i) la pubblicazione e la libera consultazione sul portale telematico gestito dal Ministero della Giustizia degli atti introduttivi dell’azione e di tutti i principali provvedimenti giudiziali emessi nel corso del procedimento (es. ordinanza sull’ammissibilità dell’azione e la sentenza sul merito); e (ii) la pubblicazione delle azioni rappresentative dei consumatori (anche) all’interno di un’apposita sezione del sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si occupa anche di fornire informazioni in merito allo stato del procedimento.
D. Le agevolazioni probatorie
Le nuove norme processuali hanno introdotto alcune agevolazioni probatorie per il ricorrente tra le quali si ricorda la possibilità per quest’ultimo di chiedere l’emissione di un pervasivo ordine di esibizione di prove (o categorie di prove) che ragionevolmente rientrano nella disponibilità del resistente e che siano sufficienti a sostenere (anche solo) la plausibilità della domanda, ordine di esibizione presidiato (contrariamente a quanto accade nell’ambito di un giudizio civile ordinario), in caso di ingiustificato inadempimento da parte del resistente (o del terzo destinatario), da una sanzione amministrativa da Euro 10 mila ad Euro 100 mila e, soprattutto, dal fatto che il giudice può ritenere provato il fatto al quale le prove (di cui è chiesta l’esibizione) si riferiscono.
E. I meccanismi incentivanti
Infine, sono stati introdotti dei meccanismi incentivanti l’utilizzo dell’azione, tra cui si segnala
(i) l’anticipazione delle spese di CTU a carico del resistente, salvo che sussistano specifici motivi;
(ii) la previsione di un compenso premiale al lead lawyer (ossia il legale del ricorrente), in caso di sentenza di accoglimento dell’azione parametrato al numero dei componenti della classe e calcolato in misura percentuale rispetto al risarcimento complessivamente dovuto dal resistente. Inoltre, nelle sole azioni rappresentative è prevista altresì
(iii) in caso di soccombenza, la condanna del consumatore al rimborso delle spese a favore del resistente solo nel caso di mala fede;
(iv) la riduzione a metà del contributo unificato e l’insussistenza dell’obbligo (previsto nei giudizi ordinari) di pagare un contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza;
(v) l’interruzione del termine di prescrizione per tutti i componenti della classe al momento del deposito del ricorso introduttivo dell’azione (non già nel momento in cui avviene l’effettiva adesione all’azione da parte del singolo componente della classe).
F. Dati Statistici relativi alle nuove azioni di classe e alle nuove azioni rappresentative
La vitalità dei nuovi strumenti di tutela collettiva ed il loro progressivamente crescente utilizzo è riflesso dai numeri delle azioni introdotte in Italia a partire dal 19 maggio 2021 (quando, come si è visto sopra, sono entrati in vigore gli artt. 840 e ss., disposizioni che, peraltro, trovano applicazione solo ad illeciti compiuti dopo tale data).
In particolare, dalla consultazione di fonti pubblicamente disponibili (ivi incluso il portale class action del Ministero della Giustizia, il sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i siti istituzionali delle associazioni dei consumatori), risulta che:
- nel corso del 2021, sono state introdotte 5 azioni (di cui n. 3 di carattere inibitorio);
- nel corso del 2022, sono state introdotte 8 azioni (di cui n. 3 di carattere inibitorio);
- nel corso del 2023, sono state introdotte 17 azioni (di cui n. 9 di carattere inibitorio);
- nel corso dei primi sette mesi del 2024, sono state introdotte 11 azioni (di cui n. 6 di carattere inibitorio), ciò lascia presumere che il numero complessivo delle azioni che saranno introdotte entro l’anno corrente sarà ragionevolmente superiore a quello del 2023.
Le banche si confermano la categoria più di frequente coinvolta in questo tipo di contenzioso (n. 2 azioni nel 2022, n. 3 azioni nel 2023 e n. 3 azioni nei primi mesi del 2024).
Infine, merita sottolineare che l’efficacia e l’attrattività del nuovo sistema di tutela collettiva previsto in Italia è confermata nei fatti (anche) dal recente avvio avanti il Tribunale di Milano di un’azione di classe di tipo risarcitorio a tutela dei diritti di oltre un milione di individui residenti non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa ossia un’azione che, proprio in ragione della platea dei soggetti coinvolti, ben avrebbe potuto essere astrattamente radicata in altri paesi europei.
di Alessandro Pierucci - BonelliErede