LA PROCURA GENERALE IN DIFESA DEL "BEST INTEREST” DEL MINORE

di Andrea Mazzeo

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È recente un pronunciamento della Procura Generale della Cassazione (Dott.ssa Francesca Ceroni, Sost. Proc. Gen.) circa il ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma, che confermava il collocamento di un minore in casa famiglia disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma. 

La Procuratrice Generale si è espressa contro l'alienazione genitoriale, concetto di cui si e abusato di frequente nelle CTU, anche se privo di valenza scientifica.

Proprio sulla base di tale teoria, nel caso di specie, un bambino, che ha lamentato maltrattamenti paterni, è stato allontanato dalla madre, che ha denunciato violenza domestica, per essere collocato in una casa famiglia.

Di particolare rilievo sono le precisazioni preliminari che la Dott.ssa Ceroni formula in ordine al principio di bigenitorialità:

il principio di bigenitorialità, che non ha dignità costituzionale, essendo al centro dell’art.30 Cost. (unitamente agli artt.2,3 e 29 Cost.) il minore ed il suo “best interest”, cede a fronte del diritto fondamentale del bambino alla integrità fisica e alla sicurezza".

Viene poi espressa una radicale critica ad alcuni concetti molto in voga nelle CC.TT.UU per l'affidamento dei minori, usati in sostituzione del già criticato concetto di PAS (sindrome di alienazione parentale):

"Infatti, nel provvedimento impugnato non viene indicato alcun fatto, circostanza o comportamento tenuto dalla madre pregiudizievole al figlio, ma sono unicamente evocati concetti evanescenti, come 'l’eccessivo invischiamento', 'il rapporto fusionale', rispetto ai quali è impossibile difendersi non avendo essi base oggettiva o scientifica, essendo il risultato di una valutazione meramente soggettiva."

Non manca, infine, il riferimento alla Convenzione di Istanbul: "La decisione impugnata ... è tanto più errata alla luce ... dell’art.31 della Convenzione di Istanbul, ratificata con la legge n.77 del 2013, che contiene anche il relativo ordine di esecuzione e si colloca, in quanto tale, al di sopra della legge e costituisce parametro interposto nel giudizio di costituzionalità ... ai sensi dell’art.117, primo comma Cost., ed impone di escludere non solo l’affidamento condiviso, ma anche qualunque contatto autore-vittima, nel caso in cui emerga una forma di violenza tra quelle previste dalla Convenzione medesima. 

Da tale inquadramento consegue, da un lato che il Legislatore nazionale è vincolato al rispetto di tale Convenzione, tanto che le leggi interne in contrasto sono incostituzionali per violazione dell’art.117, primo comma della Carta Costituzionale, dall’altro lato che i giudici nazionali sono tenuti a darne una interpretazione conforme".

Ora non resta che attendere la decisione della Corte di Cassazione.

Dott. Andrea Mazzeo, Psichiatra in Lecce


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